T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5178 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in date 4 e 7 ottobre 1999 e depositato il successivo 27 ottobre, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento come sopra specificato, esponendo, in fatto, di essere stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore – X q.f. con decorrenza 30 dicembre 1987 e nel profilo di primo ricercatore – II livello professionale con decorrenza 1 luglio 1989 e successivamente, con decreti del direttore dell’ISPESL rispettivamente del 28 dicembre 1995 e del 2 febbraio 1996 nella X q.f. – profilo di dirigente di ricerca con decorrenza 2 dicembre 1988 ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, punto I del R.O.P. e nel I livello professionale – profilo di dirigente di ricerca con decorrenza 1 luglio 1989 e che, tuttavia con i cedolini dello stipendio di giugno 1993, di luglio 1996 e agosto 1996 erano erogati gli arretrati stipendiali per effetto dei reinquadramenti, senza tuttavia le somme accessorie, a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali per il ritardato pagamento.

2. I ricorrenti chiedono dunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. L’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e il Ministero della salute si sono costituiti in giudizio.

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011 l’I.S.P.E.S.L. ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione del credito vantato dai ricorrenti, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

4. Con ordinanza n. 1854 del 1 marzo 2011 la Sezione ha disposto l’estensione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.A.I.L.. Ciò in quanto nelle more del giudizio l’ I.S.P.E.S.L. è stato soppresso dall’art. 7, primo comma, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.A.I.L., che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto ente.

5. A seguito dell’estensione del contraddittorio l’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio ed ha affermato l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e dall’1 luglio 1989 (primo ricercatore) e dal 2 dicembre 1988 all’1 luglio 1989 (dirigente di ricerca), da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Il ricorso deve essere respinto.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, anche in considerazione del tempo decorso dalla decisione della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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