Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 09-06-2011, n. 23120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 20.04.2011 la Corte di appello di Torino accoglieva la richiesta di consegna di C.I., destinatario di mandato di arresto europeo dell’A.G. romena (Tribunale di Onesti), emesso per l’esecuzione della pena di anni tre e mesi due di reclusione inflitta per il reato di furto aggravato dal Tribunale di Onesti con sentenza definitiva del 17.04.2007. 2.- Propone ricorso il consegnando, deducendo che:

a.- è mancata la verifica circa il rispetto delle garanzie minime di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18 (lett. g);

b.- non è stato dato il tempo di reperire la documentazione comprovante la stabile dimora in Italia del C. ai fini della espiazione della pena nel nostro Paese.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto adduce motivi generici e ipotetici. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma (stimata equa in relazione ai motivi dedotti) di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *