T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5176 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in date 18 e 21 dicembre 1998 e depositato il successivo 16 gennaio 1999 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento a primo ricercatore con decorrenza dal 30 dicembre 1987, da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito che vanno dall’1 giugno 1988 al 28 febbraio 1996 sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Espongono, in fatto, che il T.A.R. Lazio, con sentenze nn. 1050 e 1052 del 17 maggio 1996, ha accolto i ricorsi proposti per la declaratoria del loro diritto ad essere inquadrati nella qualifica di primo ricercatore ai sensi dell’art. 36 del R.O.P. dell’ente. In pendenza di detti giudizi con decreto del direttore del 17 ottobre 1995 sono stati inquadrati, con decorrenza 30 dicembre 1987, nella X qualifica funzionale con il profilo di primo ricercatore e con decorrenza 1 luglio 1989 nel II livello professionale, profilo di primo ricercatore di cui alla tabella 2 annessa al D.P.R. n. 171 del 1991. Gli arretrati dovuti a conguaglio tra quanto dovuto per effetto del loro reinquadramento a primo ricercatore dal 30 dicembre 1987 e quanto percepito medio tempore nel trattamento retributivo di ricercatore sono stati erogati dall’ente solo nel mese di luglio 1996, mentre il trattamento stipendiale di primo ricercatore è stato corrisposto solo a decorrere dal marzo 1996. Su detti conguagli l’ente non ha però corrisposto le ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali per il ritardato pagamento.

I ricorrenti hanno quindi proposto giudizio di ottemperanza delle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 10 e 1052 del 1996, chiedendo il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sul rilievo che interessi e rivalutazione avevano la loro fonte nel decreto direttoriale 17 ottobre 1995 e non nel giudicato, intervenuto in epoca successiva a detto decreto, con conseguente necessità per gli interessati di proporre ricorso ordinario a tutela della loro pretesa patrimoniale.

2. Al decisum del giudice si sono conformati i ricorrenti proponendo ricorso ordinario con il quale chiedono la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. L’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Con ordinanza n. 1401 del 15 febbraio 2011 la Sezione ha disposto l’estensione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.A.I.L.. Ciò in quanto nelle more del giudizio l’ I.S.P.E.S.L. è stato soppresso dall’art. 7, primo comma, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.A.I.L., che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto ente.

5. A seguito dell’estensione del contraddittorio l’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio ed ha affermato l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali ad essi liquidati a seguito del reinquadramento a primo ricercatore con decorrenza dal 30 dicembre 1987, da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito che vanno dall’1 giugno 1988 al 28 febbraio 1996 sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Il ricorso deve essere respinto.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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