Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 09-06-2011, n. 23119 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 20/1/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 6 dicembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di B. D., perchè gravemente indiziato del reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata cosca "Commisso", alla quale era affiliata la cosca c.d. della "Lamia", operante nella omonima contrada di (OMISSIS) e impegnata anche in attività criminali in (OMISSIS).

Il Giudice del riesame, dopo una lunga premessa sull’assetto raggiunto, all’esito di una cruenta guerra di mafia, dalla criminalità organizzata operante nella zona di (OMISSIS), individuava il quadro di gravità indiziaria a carico del B. nei seguenti elementi:

1) esiti della intercettazione ambientale 11/1/2009 tra M. F. e B.C., dalla quale emergeva che, a dire del secondo (padre di B.D.), l’indagato aveva partecipato ad un summit in contrada "(OMISSIS)", nel corso del quale si era deciso di aiutare economicamente C.C., all’epoca detenuto, e aveva provveduto, insieme al fratello A. e a M.G. (marito della sorella), a versare la quota dovuta dal padre;

2) frequentazione dell’indagato con il sodale A.C., il quale, interessato da tale F.F. per il recupero di un’autovettura al medesimo rubata, aveva manifestato l’intenzione, mai attuata, di potere incaricare B.D. per tale recupero.

Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice del riesame faceva richiamo alla presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3 e sottolineava, in particolare, che erano concretamente apprezzabili le esigenze ex art. 274 c.p.p., lett. b) e c).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l’indagato e ha dedotto il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del contenuto della conversazione intercettata, e la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che gli elementi di fatto sui quali fa leva la pronuncia di riesame non integrano, di per sè considerati, il quadro di gravità indiziaria che legittima, ex art. 273 c.p.p., la misura cautelare personale.

Detti elementi, infatti, sono, per un verso, enfatizzati e, per altro verso, sono estremamente generici e vaghi.

Si è allegata ampia e incondizionata affidabilità al contenuto dell’intercettazione ambientale 11/1/2009, nell’erroneo presupposto – per quello che si evince dalla stessa ordinanza impugnata – che quanto riferito da B.C. sarebbe stato oggetto di una sua diretta percezione. In realtà, il predetto si era limitato a riferire al suo interlocutore quanto appreso da C.M. e non risultano essere stati acquisiti riscontri a conferma di tale emergenza.

Ne consegue che il corrispondente iter argomentativo della ordinanza in verifica, in quanto basato su un dato di fatto travisato, si appalesa viziato e sminuito nella sua valenza indiziaria.

Si afferma, inoltre, che l’indagato B.D. avrebbe partecipato, insieme al fratello A. e al cognato M. G., al summit in contrada "(OMISSIS)", il che indubbiamente sarebbe un elemento dirimente per ritenere l’inserimento organico nell’associazione; sta di fatto, però, che non si indica alcun elemento oggettivo che dimostri la partecipazione dell’indagato alla detta riunione.

Il riferimento alla frequentazione dell’indagato con l’ A. e il contenuto della conversazione tra quest’ultimo e F. F., intercettata il 18/11/2007, sono elementi di estrema genericità, inidonei a supportare l’ipotesi accusatoria.

4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi e rivalutare, con ampia libertà di giudizio, la posizione dell’indagato alla luce delle complessive emergenze procedimentali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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