Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 09-06-2011, n. 23113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.12.2005 il Tribunale di Catania assolveva V. R. perchè il fatto non costituisce reato dall’imputazione di calunnia in danno di F.G., legale rapp.te della Banca Popolare di (OMISSIS), per averlo, con denuncia presentata il 25.01.1997 al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania, incolpato, sapendolo innocente, di aver ricevuto, con consapevolezza della illecita provenienza dell’atto e a scopo di profitto, una dichiarazione fidejussoria a firma di V. R. asseritamente apocrifa e in realtà autentica.

Rilevava in particolare il Tribunale che l’imputata, nel momento in cui aveva presentato la denuncia, non era consapevole dell’autenticità della firma da lei apposta alla garanzia fidejussoria, essendosi convinta, da una copia della stessa, che la firma stessa era apocrifa.

Su appello del P.G. di Catania, con sentenza del 03.12.2009 la Corte d’appello di Catania, rilevando che la V. non poteva non essere certa della firma da lei stessa apposta, la dichiarava colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena (sospesa) di anni due di reclusione.

Propone ricorso a mezzo del difensore la prevenuta, deducendo:

– l’irritualità della notifica della citazione per il giudizio di appello;

– la mancanza di valida prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;

– l’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Premessa l’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento più favorevole, deve rilevarsi che il reato ascritto alla V. si è estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione, da individuarsi in anni sette e mezzo, alla stregua del regime come novellato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, in relazione alla data di emissione della sentenza di primo grado. La declaratoria di estinzione prevale su presunte nullità processuali, anche assolute (Cass. SS.UU. n. 17179 del 2002, Conti).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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