Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-06-2011, n. 23194 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione n. SIEP 119/2010 emesso nei confronti di D.P.D., condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 660, 609 bis, 582, 610 e 635 c.p. con sentenza del medesimo Tribunale in data 6.5.2010.

Il giudice dell’esecuzione ha affermato che la condanna per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. è ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, in quanto detto reato rientra tra quelli indicati nella previsione di cui al nono comma del medesimo articolo mediante il riferimento alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 quater, (ordinamento penitenziario).

Sul punto secondo l’ordinanza a nulla rileva il fatto che all’imputato è stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, poichè la deroga prevista per tale ipotesi dall’ultima parte dell’art. 4 bis, comma 1 quater, riguarda solo l’accesso ai benefici penitenziari.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che la denuncia per violazione di legge.

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l’erroneità della interpretazione delle disposizioni citate contenuta nell’impugnato provvedimento, deducendo che vi è coincidenza del catalogo dei delitti ostativi alla sospensione delle pene con quello dei delitti per i quali operano le preclusioni dell’ammissione ai benefici premiali.

Il ricorso è fondato.

E’ stato affermato da una recente pronuncia di questa Suprema Corte, con specifico riferimento alla questione di cui si tratta, che "il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 656 c.p.p., comma 9, non è applicabile nel caso di condanna per l’ipotesi attenuata del delitto di violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis c.p., u.c." (sez. 1, 18.11.2010 n. 298 del 2011, P.M. in proc. Berion, RV 249286).

Il citato indirizzo interpretativo, che peraltro trova riscontro in una precedente pronuncia di questa Corte (sez. 1, 22.10.2009 n. 41958, Sorini), sia pure con riferimento, per esclusione, alla fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., si palesa assolutamente condivisibile.

Sul punto, invero, è stato correttamente affermato dal ricorrente che il rinvio operato dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), ai delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis consente di affermare che vi è coincidenza tra il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione della pena e quello dei delitti per i quali operano i limiti all’ammissione ai benefici premiali stabiliti dallo stesso art. 4 bis. (sez. un. 30 maggio 2006 n. 24561).

La ratio delle disposizioni dell’art. 656 c.p.p. è quella di impedire l’ingresso in carcere di chi possa fruire di misure alternative alla detenzione e non avrebbe senso logico il divieto di sospensione riferito a delitti per i quali non operano le preclusioni all’ammissione ai benefici premiali (si delineerebbe, in tal caso, una palese illogicità ed irrazionalità della disciplina in materia).

Orbene, la fattispecie prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, è menzionata nell’art. 4 bis, comma 1 quater, in quanto eccezione alla esclusione dell’applicabilità incondizionata dei benefici premiali, sicchè non vi è ragione logica per sostenere che il rinvio dell’art. 659 c.p.p., comma 9, lett. a), all’elenco dei reati previsti dalla L. n. 734 del 1974, art. 4 bis della non debba estendersi anche alle esclusioni di specifiche ipotesi previste nell’elenco stesso.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e va disposta la sospensione dell’ordine di esecuzione con l’immediata scarcerazione del D.P. se non detenuto per altro.

Ovviamente l’ordine di scarcerazione si riferisce anche all’eventuale periodo di osservazione cui fosse stato sottoposto il condannato ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1 quater, della in relazione all’ordine di esecuzione n. SIEP 119/2010 con esclusione di qualsiasi altra misura di sicurezza personale applicata per altra causa.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Ordina la sospensione dell’ordine di carcerazione n. SIEP 119/2010 relativo a D.P.D. e l’immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli avvisi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *