T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5169 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

me da verbale;
Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 28 novembre 2009 l’Azienda Ospedaliera S.C.F. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Tivoli n. 849/07 del 19 novembre 2007, non opposto, con il quale l’Azienda sanitaria RM/ G è stata condannata al pagamento di Euro 636.938,73, oltre interessi dalle singole scadenze delle fatture al pagamento e spese legali di cui Euro 568,00 per esborsi, Euro 678,00 per competenze ed Euro 3,700,00 per onorari oltre ad oneri di legge.

2. L’A.U.S.L. RM/G non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La ricorrente chiede che sia ordinato all’A.U.S.L. RM/G di ottemperare al decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Tivoli n. 849/07 del 19 novembre 2007, non opposto, con il quale detta "Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento in suo favore di Euro 636.938,73, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle fatture e spese legali di cui Euro 568,00 per esborsi, Euro 678,00 per competenze ed Euro 3,700,00 per onorari, oltre ad oneri di legge.

La ricorrente documenta che il decreto è divenuto esecutivo e che essa ha diffidato in data 16 luglio 2009, con formale atto di messa in mora, l’Azienda sanitaria ad ottemperare provvedendo al pagamento della complessiva somma di Euro 674.541,87, maggiorata di interessi legali maturati e spese di giudizio.

Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo dell’Azienda sanitaria RM/G di dare esecuzione al decreto ingiuntivo non opposto mediante il pagamento di tutto quanto dovuto a saldo del suo debito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Non rileva, infatti, la circostanza che l’art. 11, comma 2, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, stabilisce che, al fine di agevolare l’attuazione del piano di rientro ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 15 dell’Intesa sancita dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 3 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime. E ciò non perché, come afferma la ricorrente nell’istanza di fissazione d’udienza del 9 marzo 2011, l’efficacia di tale disposizione è cessata il 31 dicembre 2010, atteso che tale termine, originariamente previsto dal legislatore del 2010, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dall’art. 1, comma 51, L. 13 dicembre 2010 n. 220, quanto piuttosto perché il credito in questione ha natura lavorativa, essendo relativo al pagamento delle prestazioni professionali rese dai sanitari dell’Azienda Ospedaliera S.C.F. al di fuori dell’orario di lavoro, in virtù di apposita convenzione.

Ed invero, come la Sezione ha gia avuto occasione di chiarire (22 marzo 2011 n. 2501), il blocco di azioni esecutive previste dal succitato art. 11, comma 2, non riguarda i crediti di lavoro ai quali l’ordinamento vigente assicura un trattamento privilegiato che ne garantisce l’immediata esigibilità e che a questo fine considera ininfluente la situazione debitoria del datore di lavoro, comunque tenuto a soddisfare le esigenze dei propri dipendenti anche aggredendo, sia pure nel rispetto delle regole legali, il patrimonio dei soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge o per contratto a versargli il corrispettivo della prestazione lavorativa di cui hanno fruito.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente obbligo della A.U.S.L. RM/G di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora la sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionaria della Sezione III del T.A.R. Lazio, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo dell’A.U.S.L. RM/G di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Tivoli n. 849/07 del 19 novembre 2007, non opposto.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona della sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionaria della Sezione III del T.A.R. Lazio, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’A.U.S.L. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 1.000,00 (mille euro), oltre IVA e CPA per spese del giudizio. Pone a carico della stessa A.U.S.L. anche il compenso spettante a detto commissario ad acta, nella misura che il Collegio si riserva di quantificare a conclusione dell’incarico affidatogli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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