Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-06-2011, n. 23117 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.G.A. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Campobasso che ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di diniego della revoca o attenuazione della misura custodiale massima, emesso dal Gip di Larino il 24.11.2010. 2.Osserva che il giudicante non ha motivato in ordine al concreto pericolo di recidivanza, erroneamente richiamando il giudicato cautelare, che non può valere con riferimento alla valutazione della attualità. Inoltre, nessuna valida motivazione avrebbe spiegato la affermata irrilevanza del decorso del tempo dal momento della applicazione della misura.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza è da annullare con rinvio al Tribunale distrettuale per un nuovo esame in ordine al pericolo di recidivanza.

2. Il Tribunale si è infatti sul punto attestato sulla già considerata pericolosità, in sede di riesame, e, pertanto, ha evocato la preclusione del giudicato cautelare. Tale proposizione non tiene affatto conto del motivo di gravame proposto ed è anche errata: il difensore del C. si era appellato in relazione alla mancanza del requisito della attualità, ritenendone il difetto per il tempo trascorso e, dunque, non entrava affatto in gioco la immodificabilità del quadro cautelare, ma la sua persistenza in relazione al fatto sopravvenuto dedotto.

3. Quindi, dovendosi verificare il mantenimento della condizioni di applicabilità delle misure, non era in alcun modo giustificata la mancata verifica della attualità, dato che è imposto, al contrario, al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura, con l’unica preclusione derivante dalla circostanza che l’invocato controllo delle condizioni di applicabilità consista nella mera riproposizione di una richiesta, già rigettata, basata sui medesimi elementi, il che nella specie all’evidenza non è. 4. Non soddisfano, poi, il requisito minimo motivazionale, richiesto dall’art. 606 c.p.p., le successive proposizioni che compongono il provvedimento, giacchè il tribunale si è limitato ad richiamare massime giurisprudenziali senza esaminare la situazione prospettata dal ricorrente ed a condividere, apoditticamente, la altrettanto apodittica e lacunosa la decisione del primo giudice, in tema di pericolo di recidivanza, terminando l’iter esplicativo delle ragioni del diniego con la mera riproposizione delle espressioni usate dal legislatore nella formulazione dell’art. 274 c.p.p..

5. E’ invece necessario, e perciò gli atti vanno rimessi al giudice di merito, per un nuovo esame, che sia spiegato se il fatto dedotto dal C. sia o meno un fatto sopravvenuto che possa incidere sulla attualità della misura, se siano ancora presenti elementi di concreta pericolosità e quale sia la misura più adeguata per fronteggiarli.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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