T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso, notificato il 14 gennaio 2011 e depositato il successivo 18 gennaio, con il quale è impugnato il silenzio, serbato dall’I.N.A.I.L., opposto sull’istanza di accesso ai documenti;

Considerato che la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione rilasciato la documentazione richiesta;

Ritenuto pertanto che al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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