Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-06-2011, n. 23111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato E.O. per i delitti di resistenza a pu e danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione e con la recidiva contesta (specifica reiterata infraquinquennale) alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila e deduce la erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, dovendo l’aumento di pena per la recidiva essere pari a due terzi. Chiede che in aderenza ai criteri di legge, sia rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo giudice, come esattamente rilevato dal ricorrente, ha infatti ritenuto la recidiva contestata ma poi non ha determinato l’aumento nella misura di due terzi, indicata dall’art. 97 c.p., comma 4. 3. Si tratta dunque di una pena illegale, in quanto è stato violato l’aumento predeterminato previsto per i casi di recidiva specifica reiterata infraquinquennale cui il giudice non può sottrarsi.

4. Stante la ricorrenza di altro reato e della continuazione, non ricorrono i presupposti per la applicazione dell’art. 621 c.p.p., che esclude qualsiasi valutazione di merito, nella specie invece necessaria e pertanto gli atti sono da rimettere per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Teramo.
P.Q.M.

Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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