Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-06-2011, n. 23110 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 aprile 2009, la Corte di Appello di Brescia ribadiva la responsabilità per il delitto di falsa testimonianza di C.P., mediatore immobiliare, che nella causa civile promossa da N.E. contro certi S. per la risoluzione di un contratto di comodato, avente ad oggetto un terreno concesso agli S. per usi agricoli, aveva affermato che il terreno al momento della sua deposizione non era più limitato da rete e che N.E. aveva autorizzato la recinzione dell’area, in precedenza.

2. La sentenza individuava la falsità della prima affermazione nel fatto che il figlio del N., alla presenza di un testimone, il giorno stesso della testimonianza aveva fotografato il luogo: dalla immagine risultava presente una recinzione; anche la seconda asserzione era non vera, in quanto logicamente incompatibile con il promuovimento della azione civile, tesa alla restituzione.

3. Ricorre il condannato e deduce: mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, dato che la frase effettivamente pronunciata in sede di testimonianza era diversa, avendo egli affermato che il terreno non era più cintato dalla rete. Tale punto era decisivo, in relazione alla effettiva situazione dei luoghi, che offriva la prova della esistenza di una rete arancione che non poteva costituire limitazione del terreno, ma solo uno spezzone residuo di una preesistente recinzione, costituita anche da una rete metallica.

Contesta che la Corte non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza della testimonianza del teste che aveva assistito alla operazione di ripresa fotografica del fondo, che non ricordava se oltre una rete di plastica vi fosse anche quella metallica; rileva che non vi è affatto certezza che N.E. non avesse autorizzato in precedenza la recinzione del terreno e che la causa con cui si chiedeva la restituzione del fondo era successiva di oltre un anno dalla stipula dello stesso e quindi attestava la rilevanza di una acquiescenza incompatibile con la asserta mancata autorizzazione.

4. Con il terzo motivo, il C. lamenta la mancata motivazione sulla soggettiva convinzione da parte sua di dichiarare il vero, e con l’ultimo motivo si duole delle carenze motivazionali in tema di sussistenza dell’elemento soggettivo, fondato su un dato assiomatico ossia che egli, per avere assistito alla contrattazione tra le parti, sapesse di compiere una testimonianza falsa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e la pronuncia è da annullare con rinvio al giudice di appello, che in diversa composizione, provvedere ad un nuovo esame.

2. Il ricorrente ha, invero, individuato due punti di antinomia nello sviluppo argomentativo del provvedimento, che impongono una revisione dello stesso ai fini della loro eliminazione.

3. La Corte, infatti, desume la falsità della dichiarazione del C., che aveva assistito le parti – circa un anno primario una trattativa che aveva portato gli S. ad acquistare da N. E. una casa per abitazione ed ad ottenere in comodato un appezzamento di terreno da adibire ad orto, cui secondo il venditore, sarebbe seguita una abusiva recinzione, dalla testimonianza in tal senso resa dal venditore e dalla inconciliabilità della autorizzazione con la successiva pretesa di restituzione.

4. Ora, tale ultima asserzione di implausibilità appare basata non su un dato certo, nemmeno facendo riferimento alle nozioni di comune esperienza, ma su una mera opinione, che è contraddetta, in quanto tale, dalla opposto rilievo che nulla impediva l’assenso alla recinzione, trattandosi di un fondo destinato ad essere adibito ad orto, tanto più che il N. era insorto contro il manufatto ben oltre un anno dopo la sua collocazione.

5. Illogico è ancor più il collegamento con la testimonianza del N., le cui ragioni di oscurità, giustificate con l’età tarda, vengono superate proprio con riferimento all’inizio del procedimento civile, senza considerare che la causa petendi era comunque quella della restituzione del fondo, tenuto in comodato e perciò richiedibile al comodatario ad libitum, a prescindere dall’esistenza di opere sullo stesso.

6. Quanto, poi, al secondo punto di falsità della testimonianza, la motivazione non si è confrontata con il rilievo, avanzato dall’appellante e ribadito in questa sede, che il fondo fosse recintato sia con rete metallica che in plastica, sicchè l’immagine fotografica, relativa alla esistenza di quest’ultima, poteva provare solo il permanere di un pezzo residuo e la già avvenuta eliminazione della prima. Tale considerazione, che merita approfondimento ed è riservata al giudice di merito, incide invero sull’accertamento della falsità del dichiarato e sull’atteggiamento soggettivo del dichiarante, posto che la completezza o meno del manufatto incide sulla funzionalità della stessa come recinzione e, quindi, sulla percezione dei fatti, avuta presente dal dichiarante nel momento della sua testimonianza.

7. Pertanto, in relazione ai difetti motivazionali sopra evidenziati, che incidono sul percorso argomentativo e che possono essere risolti con la riconsiderazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, la pronuncia è da annullare.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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