Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 09-06-2011, n. 23109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha ribadito la responsabilità di S.F. per il delitto di calunnia, affermata con sentenza del Gup del tribunale di Ravenna in data 2 maggio 2007, per avere attestato, con dichiarazione rilasciata il 25 novembre 2004, ai CC di Ravenna di non aver firmato un assegno bancario, in realtà ceduto in pagamento a P. A., così incolpandolo di falso.

2. Ricorre il S. e con il primo motivo denuncia l’omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello ad entrambi i suoi difensori; l’atto operato da un ufficiale giudiziario incompetente per territorio era nullo e tale nullità non era stata sanata, data l’assenza dei difensori di fiducia al dibattimento; le notifiche in atti difetterebbero della esatta indicazione delle persone che le avevano ricevute.

3. Con il secondo motivo, si deduce che la perizia grafica sulla fotocopia dell’assegno non è elemento sufficiente per l’affermazione di responsabilità e che le conclusioni del perito grafico che ha attribuito al 90% la firma all’imputato non possono essere perciò condivise.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni.

2. Sono manifestamente infondati i motivi in rito proposti.

Risulta, in primo luogo, dall’esame del fascicolo processuale, che il decreto di citazione è stato notificato nelle mani di entrambi difensori. L’attestazione in tal senso apposta dall’ufficiale giudiziario in calce alla notifica è sufficiente alla individuazione del soggetto che ha ricevuto l’atto: basta, al riguardo, considerare che la stessa è correlata alla intestazione della relata, che indica nominativamente i due difensori.

3. Parimenti infondata è la deduzione che la notifica sarebbe stata eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, atteso che, per come dallo stesso ricorrente ammesso, l’atto è stato compiuto da un addetto alla sede del Tribunale, anzichè da uno della sede distaccata, e tanto non integra certo una ipotesi di nullità, data la identità di competenza territoriale dei due organi.

Senza dire che non è riscontrabile in tale asserta irregolarità alcuna delle ipotesi – tassative – di invalidità indicate dall’art. 171 c.p.p., nè che il ricorrente ha curato di approfondire le refluenze del denunciato errore sulla sua partecipazione al dibattimento.

4. In ultimo, è inammissibile il motivo relativo alla inattendibilità del risultato della perizia grafica. I giudici di merito hanno, entrambi, messo in evidenza, come il grafologo avesse espresso un ridottissimo margine di incertezza sulla attribuzione della calligrafia all’imputato non per differenze intriseche nei tratti della scrittura, ma per un prudenziale margine di incertezza, derivante dall’essere la scrittura di certa provenienza una fotocopia, ma tale dubbio era stato eliso dalla considerazione che tutti gli altri elementi raccolti convergevano sulla attribuibilità del fatto al S..

5. In relazione a tale congruo iter motivazionale, aderente ai dati probatori, e privo di illogicità, il S. ha, invero, ripreso i temi già affrontati e risolti con le sentenze di merito, sicchè il suo gravame è viziato da un duplice profilo di inammissibilità, in quanto introduce una nuova e non consentita valutazione dei fatti ed a. contempo genericamente si rifà a tesi che sono state oggetto di disamina, non apportando alcuna valida deduzione contraria.

6. Consegue alla inammissibilità la condanna del S. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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