T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso in esame, l’istante chiedeva l’ottemperanza, con contestuale richiesta di nomina di Commissario ad acta, della sentenza n. 16236/08, emessa dal Tribunale civile di Roma, sez. lavoro, in data 20.10.2008, resa nel giudizio inter partes, in cui la Regione era condannata a pagare la somma di euro 11.705,05, oltre agli interessi legali dall’1.1.2007, nonché le spese, competenze ed onorari liquidati in complessivi euro 2.000,00 oltre iva e cap;

Rilevato che la Regione depositava in data 6.4.2011 il mandato di pagamento relativo alle predette somme a prova dell’avvenuta esecuzione;

Rilevato che la parte ricorrente deva atto in camera di consiglio dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in forza dell’integrale soddisfo della pretesa azionata;

Rilevato, tuttavia, che la ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite, essendo intervenuta l’esecuzione solo a seguito dell’instaurazione del giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Le spese, tenuto conto del comportamento della Regione, seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la Regione al parziale pagamento delle spese di lite determinate in euro 1000,00 (mille/00)complessive.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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