T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di gestire un centro di analisi cliniche a Roma in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario regionale, chiedeva di avere copia dei conteggi eseguiti ai fini di verificare l’esattezza del budget assegnatole;

Rilevato che con nota depositata il 18.4.2011, la Regione produceva il riscontro all’istanza di accesso di cui in epigrafe, da parte della Agenzia di sanità pubblica con prot. 21.1.2011;

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla stessa ricorrente;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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