Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23169 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.10.2010 la Corte Suprema di cassazione, Sezione 2 penale, annullò senza rinvio per prescrizione la sentenza 8.4.2009 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la sentenza 2.11.2005 del Tribunale di Roma.

Il difensore di D.P.P. ha chiesto la correzione dell’errore materiale che ravvisa nel mancato ordine di restituzione di quanto in sequestro e di cui era stata disposta la confisca o la conversione in sequestro conservativo a garanzia delle somme dovute all’Erario.
Motivi della decisione

L’istanza deve essere convertita in incidente di esecuzione.

Premesso che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell’art. 625 bis c.p.p. che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori. (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 16102 del 27.3.2002 dep. 30.4.2002 rv 221279), nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di ricorso straordinario.

La decisione sulla restituzione dei beni di cui era stata ordinata la confisca o convertito il sequestro in conservativo, prima dell’intervenuta prescrizione, implica l’accertamento di fatto se si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa e se il sequestro conservativo fosse relativo ai soli crediti erariali.

Tutto ciò presuppone da un lato cognizione di merito e dall’altro l’accesso agli atti processuali non in possesso di questa Corte.

D’altra parte questa Corte ha affermato che l’ordinanza emessa "de plano", su istanza di parte di revoca di sequestro adottato in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal giudice che, avendo in sede di appello definito assolutoriamente il procedimento, aveva omesso di provvedervi, non è suscettibile di impugnazione, ma solamente di opposizione nelle forme degli incidenti di esecuzione, davanti lo stesso giudice che l’ha emessa, onde ottenere un provvedimento di carattere giurisdizionale ricorribile per Cassazione. Pertanto, il proposto ricorso per Cassazione, in base al principio della conversione del mezzo processuale non consentito in altro mezzo consentito, va considerato quale istanza volta a promuovere un incidente di esecuzione. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1119 del 23.4.1992 dep. 25.6.1992 rv 190825).

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in incidente di esecuzione, e trasmesso alla Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.

Converte il ricorso in incidente di esecuzione e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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