Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. della corte di appello di L’aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, datata 22.4.2010 che, in camera di consiglio, ratificava il patteggiamento sulla pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di D.B. per i reati di cui gli artt. 56 e 629 c.p. e art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, determinandola in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro duemila di multa, deducendo con l’unico motivo di ricorso la violazione di legge penale: in particolare, secondo il ricorrente la sentenza non avrebbe motivato sui punti correlati alla concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Ma il motivo è chiaramente inammissibile nel contesto di un processo conclusosi con una pena patteggiata che, come tale, impone nei motivi di impugnazione, e con riferimento solo a specifici oggetti di critica, una esigenza di specificità che nel caso di specie non si intravedono. L’opinione contraria darebbe adito alla costruzione di un "patteggiamento con riserva" incompatibile con l’attuale ordinamento del procedimento speciale.

Ora, nella specie, deve certo ritenersi ammissibile, giusto l’indirizzo autorevole di Cass. S.U. 19.1.2000, Neri, il ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto che è materia sottratta alla disponibilità delle parti, come anche la indebita considerazione di circostanze che impongano una sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., con la conseguenza che l’errore su tali profili integra una ipotesi di errore di diritto, come tale deducibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2.

Ma, nella specie il motivo è chiaramente inammissibile nella misura in cui tende a porre in discussione la stessa richiesta e lo stesso consenso delle parti al patteggiamento basato sulla espressa accettazione del fatto di reato come contestato e della pena pattuita, nonchè sempre basato sulla rinuncia al diritto di difendersi provando. Il vero è che la motivazione richiesta dall’art. 444 c.p.p. è stata nella specie ampiamente soddisfatta attraverso l’indicazione e considerazione giudiziale, a prescindere da ogni indebito e contrario apprezzamento del ricorrente, dello stato di incensuratezza dell’imputato e della reale gravità dei reati.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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