Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-10-2011, n. 20967 sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Messina, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di annullamento della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno irrogata a S. P. per essersi rifiutato di svolgere il servizio di recapito postale nella zona abbinata a quella di sua competenza, rimasta priva di titolare.

La Corte d’appello riferisce sulle modalità del cosiddetto servizio in abbinamento, che consistono nel recapito anche in zona diversa da quella di titolarità, compresa nello stesso ambito, risultante dall’accorpamento di quattro zone adiacenti, e ritiene che la prestazione con siffatte modalità comporti necessariamente il superamento dell’ordinario orario di lavoro, configurandosi quindi come lavoro straordinario non autorizzato nè retribuito.

La Corte d’appello nota che il dipendente aveva in precedenza svolto il servizio in abbinamento senza compenso per il lavoro straordinario, in osservanza degli obblighi legali e contrattuali di diligenza, mentre, d’altro lato, il datore di lavoro – che in base alla sua stessa direttiva in materia ne aveva l’obbligo – non aveva eliminato nei quattro giorni dal loro verificarsi le carenze strutturali causa del ricorso agli abbinamenti, così violando i doveri di correttezza e buona fede. La Corte d’appello osserva infine che il rifiuto del dipendente nasceva dal convincimento, fondato sull’esperienza, di non poter svolgere il servizio senza sconfinare dall’orario lavorativo ordinario, anche tenendo conto dell’obiettivo di recapitare in giornata tutta la corrispondenza assegnata, sintetizzato nello slogan "tavolo pulito". Peraltro, nel rifiutare il servizio abbinato, il dipendente aveva anche rinunziato al compenso specificamente previsto.

Poste italiane s.p.a. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per quattro motivi. L’intimato resiste con controricorso nel quale, fra l’altro, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di quesito ex articolo 366 bis c.p.c. e novità delle questioni di diritto.
Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile perchè i quesiti di diritto non sono assenti e pur nella loro sinteticità lasciano comprendere quale problema venga sottoposto alla Corte, ferma restando l’ulteriore verifica della loro idoneità a fornire in sintesi una valida ragione per annullare la sentenza impugnata.

Con i primi due motivi del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. in relazione all’art. 41 Cost. (primo motivo) unitamente ad omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo).

I due motivi da esaminare congiuntamente perchè connessi e del resto unitariamente trattati anche nel ricorso, non possono trovare accoglimento.

In essi si sostiene in sintesi, anzitutto, che l’organizzazione del lavoro secondo il cosiddetto sistema delle "areole", contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito avrebbe origine in accordi sindacali e non in decisioni unilaterali dell’azienda. Si sostiene poi con richiamo alla circolare n. 30 del 6 dicembre 1999 ed alla direttiva n. 32 del 15 luglio 1998, che delineano il suddetto sistema e pongono come obiettivo primario del recapito la distribuzione dell’intero corriere destinato all’interno dell’areola, che l’effettuazione della prestazione di areola per il portalettere presenti nell’ambito della stessa, i quali in caso di assenza dei titolari di zona devono garantire il recapito giornaliero dell’intero corriere destinato all’interno dell’areola, percependo L. 60.000 suddivise tra gli operatori che contribuiscono all’azzeramento del corriere giornaliero, costituisce una prestazione aggiuntiva, remunerata, rientrante però, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, negli obblighi contrattuali del dipendente con mansioni di portalettere, che ha il dovere di recapitare giornalmente tutta la corrispondenza a lui affidata e all’occorrenza di provvedere anche alla consegna della quota parte della posta del collega assente nell’ambito dell’organizzazione della areola.

Il motivo si conclude con un quesito ex art. 366 bis c.p.c. nel quale si chiede a questa Corte di dire "se costituisca rifiuto disciplinarmente rilevante l’omessa presa in carico della corrispondenza affidata comprensiva di quella relativa alla zona di abbinamento, sull’assunto che il recapito di tale corrispondenza determinerebbe il superamento delle 6 ore giornaliere".

Come risulta dalla narrativa che precede la Corte di merito ha in sostanza accertato che con il sistema di lavoro per areole si verificava il sistematico superamento dei limiti dell’orario di lavoro.

Dalla sintesi dei motivi emerge con tutta evidenza che le censure ivi contenute non colgono l’iter argomentativo della Corte di merito, ribadendo semplicemente il principio secondo cui il mero superamento delle 6 ore giornaliere non rileverebbe ai fini della qualificazione della prestazione come straordinario. Il quesito d’altra parte riflette la medesima divergenza, tornando a sottolineare il richiamato profilo del superamento dell’orario giornaliero.

Quindi le censure svolte sono inammissibili perchè non colgono l’effettivo contenuto della decisione impugnata ed i due motivi devono essere disattesi.

Con gli ulteriori due motivi è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione gli artt. 28 e 30 del CCNL 11 gennaio 2001 (terzo motivo) nonchè violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione ai artt. 51 e 54 del medesimo CCNL( quarto motivo).

Anche tali motivi, da trattare congiuntamente, devono essere disattesi.

La parte ricorrente sostiene che l’assunto della sentenza impugnata secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto rendere la propria prestazione oltre l’orario d’obbligo costituisce affermazione puramente apodittica e sottolinea che essendo l’orario di lavoro modulato su base settimanale e non giornaliera, solo il superamento delle 36 ore settimanali farebbe scattare la prestazione straordinaria diversamente dal superamento dell’orario giornaliero di 6 ore, essendo correlata la prestazione giornaliera del portalettere al maggiore o minore traffico di corrispondenza da recapitare. Quindi il superamento delle 6 ore giornaliere, nell’ambito della prestazione resa per far fronte alle scoperture nelle zone comprese nell’areola, non avrebbe alcun rilievo e non potrebbe giustificare il rifiuto della prestazione stessa.

I due motivi, contenendo denuncia di violazione di regole di ermeneutica contrattuale in relazione a clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, avrebbe dovuto essere accompagnato dalla produzione integrale di detto contratto, come è ormai consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, fra le molte, v.

Cass. 11614/2010). In assenza di detta produzione i due motivi devono esser dichiarati improcedibili.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 30,00 per spese, oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *