T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che come da nota della p.a. depositata il giorno 2 maggio 2011 il provvedimento richiesto è stato emesso il 5 aprile 2011, ovvero dopo la notifica del ricorso;

– che pertanto lo stesso va dichiarato improcedibile;

– che sussiste giusto motivo per compensare le spese, mente l’amministrazione, dato che la pretesa del ricorrente era fondata, va come per legge condannata a rifondere l’importo del contributo unificato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa per intero le spese fra le parti e condanna l’amministrazione dell’Interno a rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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