T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 868 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 febbraio 2011 e depositato il 10 marzo successivo P.I. e B.L. chiedevano l’accertamento dell’obbligo del Comune di Paitone di annullare il permesso di costruire rilasciato al controinteresssato Adducchio Renato in data 26.2.2009 n.1495.

Esponevano in fatto i ricorrenti di essere proprietari di unità immobiliare inserita nel complesso condominiale "I.G." al piano terra. All’appartamento è annesso un porticato aperto confinante con altra porzione di portico collegato con altro appartamento di proprietà dell’Adducchio. Costui avrebbe chiuso abusivamente il proprio porticato mediante tamponamento con muri e finestre.

L’abuso sarebbe stato sanato dal Comune che ne rilasciava il titolo edilizio in sanatoria in ragione del falso attestato che il portico fosse chiuso su tre lati. In realtà il portico sarebbe stato acquistato dall’Adducchio chiuso su due lati e quindi privo di incidenza volumetrica. Soltanto in epoca successiva costui operò la chiusura del portico sul terzo lato, acquistando così incidenza volumetrica, comunque irrilevante considerata l’ormai saturazione del lotto.

I ricorrenti pertanto inoltravano all’Amministrazione un esposto denuncia segnalando la illegittimità del permesso rilasciato. L’Amministrazione con nota del 22.07.2010 riscontrava negativamente l’esposto, sostenendo la legittimità del permesso rilasciato. I ricorrenti insistevano nella loro contestazione con diffida del 2.12.2010.

In diritto essi deducevano la illegittimità della concessione rilasciata in sanatoria sia in ragione del falso sopra indicato sia in ragione della violazione della doppia conformità, richiesta ex art.36 T.U. dell’edilizia, secondo cui l’opera abusiva per essere sanata necessita la conformità non solo alla disciplina urbanistica vigente alla data della richiesta della sanatoria ma anche a quella vigente all’atto della realizzazione dell’opera. Nella fattispecie il manufatto sanato, al momento della sua realizzazione, non era conforme allo strumento urbanistico vigente.

I ricorrenti concludevano chiedendo l’accoglimento del ricorso dichiarando l’obbligo del Comune di provvedere, entro un termine da prefissarsi, all’annullamento del permesso in sanatoria rilasciato al controinteressato, con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Paitone che in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne chiedeva il rigetto, vinte le spese di giudizio.

All’odierna camera di Consiglio, sentite le parti, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente afferma la difesa del Comune, la domanda dei ricorrenti, volta alla declaratoria del silenzio opposto dall’amministrazione alla conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato all’annullamento in via di autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato al controinteressato sig. D.A., è del tutto strumentale e finalizzata alla elusione dei termini perentori di impugnazione del provvedimento, ormai da tempo decorsi.

In realtà, risulta dagli atti depositati in giudizio che del provvedimento contestato, rilasciato all’Adducchio in data 9 marzo 2008, venne data notizia dal Comune al Sig. P.I. con nota del 16.7.2009 e spedita nella successiva data del 21 luglio. Non solo, ma in risposta all’espostodenuncia del ricorrente P. in data 15 luglio 2010, il Comune di Paitone con nota prot. n. 2759 del 22.7.2010 confermava il rilascio del permesso di costruire in sanatoria all’Adducchio spiegando ampiamente le motivazioni che stavano a fondamento del titolo edilizio contestato. E così ancora con la nota del 28 settembre 2010 inviata direttamente al difensore del ricorrente P.. Nè pare contestabile il fatto che i ricorrenti conoscessero de visu l’opera contestata fin dalla sua realizzazione, considerato che, come essi stessi affermano, la parte di porticato annesso all’appartamento di loro proprietà è confinante e contiguo con la parte di porticato annesso all’appartamento di proprietà del controinteressato e chiuso con il permesso di costruire in contestazione fin dal 2008.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche in relazione al tipo di azione evocato dai ricorrenti, atteso che in sede di delibazione dell’istanza di silenziorifiuto è permesso al giudice amministrativo, ai sensi del 3° comma dell’art. 31 del C.P.A., di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo allorquando si tratta di attività assolutamente vincolata dell’amministrazione ovvero quando non residua alcun ulteriore margine di esercizio della discrezionalità. E non v’è dubbio che nel caso di cui è questione si invoca l’esercizio da parte dell’amministrazione intimata di una attività eminentemente discrezionale quale è l’esercizio dell’autotutela.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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