T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 866 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 15.10.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 12.11.2010 B.I. impugna il provvedimento del Questore di Mantova del 18.5.2010, notificato il 18.8.2010, di revoca del permesso di soggiorno n. Ita25341AU, rilasciato il 19.4.2007 e avente scadenza il 30.6.2010.

Il ricorrente evidenzia che la revoca del permesso di soggiorno è stata assunta, da parte della Questura, sull’esclusivo presupposto della condanna penale da egli riportata in data 3.7.2009 (GUP del Tribunale di Mantova: anni 4 di reclusione e Euro 15.000,00 di multa, per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti), senza che sia stata valutata la situazione familiare dello stesso: coniugato con cittadina comunitaria e padre di due figlie, così come previsto dall’art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 286/98, il quale attribuirebbe una qualche discrezionalità all’Amministrazione nel valutare la pericolosità sociale dello straniero in relazione alla situazione personale, familiare e sociali del medesimo.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato, il 16.11.2010, la relazione della Questura di Mantova in data 23.10.2010 con allegata documentazione.

Alla Camera di consiglio del 25.11.2010 (ord. N. 826/10) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, fissando la trattazione del merito per la pubblica udienza del 25.5.2011.

Non sono intervenuti altri atti delle parti e, all’esito della pubblica udienza predetta, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Va rilevato, in via di principio, che la vigente normativa in materia di stranieri configura la condizione di pericolosità del soggetto interessato a permanere nel territorio nazionale ovvero l’esistenza di condanne a suo carico per determinati reati quali condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.

Deve farsi riferimento, in tal senso, al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

Al riguardo è stato osservato che la norma introduce un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna (anche c.d. patteggiata") nei suoi confronti.

Si tratta, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità.

Tale principio trova eccezione nell’ipotesi di cui al secondo alinea del citato articolo 5, comma 5 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

Tale disposizione prevede che "nell’adottare il provvedimento di (rifiuto del rilascio, di revoca o di) diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Pertanto, nel particolare caso dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la normativa di estrazione comunitaria scioglie l’amministrazione dal vincolo, operante nella generalità dei casi, di denegare il rinnovo del titolo di soggiorno in presenza di condanne per gravi reati.

In tale ipotesi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituirà, invece, l’esito di una scelta discrezionale ai fini della quale l’amministrazione è chiamata a ponderare, da un lato, la gravità del reato cui si riferisce la condanna e il connesso interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che se ne è reso responsabile e, dall’altro, il contrapposto interesse del privato a permanere sul territorio nazionale.

La valutazione dell’interesse privato deve essere condotta alla luce di tutti gli elementi menzionati dal novellato articolo 5 (vincoli familiari dell’interessato, eventuali legami con il Paese di origine e, per lo straniero già presente in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale) la cui ponderazione, nel caso di provvedimento negativo, deve essere fatta constare con una motivazione articolata che non si limiti a constatare la condanna penale, ma anche le ragioni per cui le eventuali circostanze favorevoli al richiedente soccombono a fronte dell’accennato interesse pubblico.

Peraltro, nella fattispecie all’esame (contrariamente a quanto ritenuto, in sede di sommaria delibazione, in fase cautelare) non si verifica siffatta situazione, non essendosi in presenza di un ricongiungimento familiare.

Il ricorrente afferma di essere coniugato con Aleksander Justyna, cittadina comunitaria, e di essere padre di due figlie minori N.S. ed E., di anni 7 e 3. Il medesimo produce: certificato di matrimonio, stato di famiglia ed attestazioni di regolarità del soggiorno per appartenenti UE di moglie e figlie (cfr. doc. n. 59).

Il predetto cittadino extracomunitario afferma inoltre di avere presso di sé la sorella Aida, studentessa universitaria (cfr. doc. n. 12 e 13).

Invero, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 286/98, il ricongiungimento può essere chiesto solo per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

In relazione al cittadino extracomunitario B.I. non sussiste quindi alcun ricongiungimento in relazione alla sorella maggiorenne (la quale non è familiare che può ottenere il congiungimento) né tanto meno in relazione il coniuge, la quale è cittadino (polacco) comunitario, e alle figlie minori, le quali hanno (cfr. i certificati anagrafici prodotti) cittadinanza polacca e status di cittadini dell’Unione europea.

Come è stato rilevato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 2010 n. 4868) il D.lgs. n. 286/1998, per la parte che regola il diritto all’unità familiare, è destinato ad operare solo per le domande di ricongiungimento familiare provenienti da cittadini extracomunitari, mentre l’ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri è esaustivamente disciplinata dal D.lgs. 6.2.2007 n. 30 attuativo della Direttiva 2004/38/Ce (ed anteriormente dal d.P.R. n. 54/02 e nel, da questo abrogato, d.P.R. n. 1656/65).

In tale contesto, non sussistevano i presupposti per l’applicazione della normativa qui invocata dal ricorrente, mentre non costituisce oggetto del giudizio l’applicazione della normativa – in tema di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – posta dal D.Lgs. n. 6.2.2007 n. 30.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in relazione al diverso esito della fase cautelare, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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