Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza datata 10/23.6.2010 della corte di appello di Bari,di conferma della pregressa decisione del tribunale di Foggia, in composizione monocratica, del 28.11.200 che lo dichiarava, condannandolo alle pene di legge, colpevole del reato di ricettazione – art. 648 c.p. – commesso il (OMISSIS).

Deduceva il ricorrente, nell’ordine, la nullità della sentenza impugnata per essere stato il decreto di citazione al giudizio di appello notificato solo ad uno dei due difensori nominati, la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità affidata solo alla deposizione di uno dei militi che avevano sorpreso e fermato l’imputato nell’atto, insieme ad altri due complici, di smontare una autovettura rubata, carenza ancora di motivazione per doversi ritenere al limite l’ipotesi lieve di ricettazione alla stregua dell’art. 648 c.p., comma 2, rilevando infine la prescrizione del reato per essere trascorsi quindici anni dalla data del commesso reato.

Il ricorso non è fondato nella parte in cui denuncia la violazione del diritto di difesa, per il fatto che il difensore di ufficio, assenti entrambi i difensori di fiducia e contumace anche l’imputato, nel giudizio di appello non ha eccepito la nullità relativa conseguente alla omessa citazione di uno solo dei due difensori di fiducia; e non è fondato nemmeno il ricorso con riferimento alla critica in merito alla sussistenza degli elementi di colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione come contestato, perchè i giudici hanno ricostruito il fatto senza distonie o vizi manifesti di illogicità. E’ fondato invece il motivo che denuncia la prescrizione del reato, maturata, per non registrarsi periodi di sospensione, malgrado i numerosi rinvii della udienza dibattimentale di primo grado, dopo 15 anni dalla commissione del reato avvenuta il 20.7.1995.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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