T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 865 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data9.10.2010 i signori N.G. e A.B., il primo richiedente domanda di emersione dal lavoro irregolare del secondo, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 0103359/sanatoria del 21.6.2010 della Prefettura di Mantova con il quale veniva rigettata la detta dichiarazione in quanto il richiedente non sarebbe in possesso di reddito sufficiente. In sostanza il reddito imponibile denunciato dal Negrin ammonterebbe ad euro 16.274,00, inferiore al reddito di 20.000, 00 euro richiesto dall’art.1 ter, comma 4 lett. d, della legge n.102/2009, allorquando la famiglia risulta composta da un solo soggetto percettore di reddito, ed al reddito di 25.000, euro allorquando la famiglia risulti composta da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Peraltro, come già affermato nell’ordinanza n.673 del 30.9.2010 di questa Sezione, la famiglia del sig. Negrin è composta dallo stesso e dalla moglie convivente, signora N.M., anch’essa percettore di reddito nell’anno 2009 nella misura di euro 11.214,00. A ciò consegue che il reddito totale della famiglia assomma ad euro 27.488, 00 e, pertanto, sufficiente all’accoglimento della domanda di emersione presentata a favore dl cittadino extracomunitario ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere accolto stante la sua fondatezza.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre i diritti accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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