Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza 24.9/1.10. 2010 della corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pregressa decisione, datata 27.11.2008, del gup del tribunale della stessa città in sede di abbreviato, assolveva il G. dall’imputazione di sequestro di persona – art. 605 c.p. – e, per l’effetto riduceva la pena ad anni 4, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed Euro 1.200 di multa per tre delitti di rapina ai danni di due uffici postali.

Il G. ricorre per cassazione deducendo mancanza di motivazione in ordine alla pena comminata, di cui chiedeva, ritenendola eccessiva, una riduzione, per aver reso piena confessione sui fatti contestati e per aver intrapreso un programma terapeutico presso il competente SERT. Il ricorso è inammissibile.

Deve rilevarsi,da un lato, la quantificazione a livelli vicini al minimo della pena per tre rapine,in relazione alle quali è stata già considerata l’attenuante delle generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato; dall’altro, ed è qual che più conta, che la violazione denunciata non è stata prospettata con i motivi di appello.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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