Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23147 mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Palermo in data 9.7/23.8.2010, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Trapani, in composizione monocratica, datata 8.4.2008, che lo condannava alla pene di legge per averlo dichiarato responsabile dei delitti di ricettazione – art. 648 c.p. – di un ciclomotore sottratto a tale B.F. e di falso materiale in atti pubblico commesso da privato – artt. 479 e 483 c.p..

I giudici di merito ritenevano la colpevolezza dell’ imputato in base a due circostanze di fatto: le dichiarazioni spontanee, nel senso di essere proprietario del mezzo, rilasciate dall’ imputato, in al di fuori di ogni contesto processuale e procedimentale e processuale, ad ufficiali di p.g. innanzi ai quali aveva rivendicato la proprietà del ciclomotore, da un lato; la presentazione della denuncia di smarrimento del certificato di conformità, indicando nell’atto un numero di telaio corrispondente a quello proprio del ciclomotore sottratto ad eccezione della quarta lettera della sequenza alfanumerica, dall’altro.

Ricorre avverso la sentenza S., deducendo due ragioni di doglianza con il richiamo all’art. 606, lett. c) ed e): la prima, inutilizzabilità ai sensi dell’art. 63 c.p.p., delle dichiarazioni rese dall’imputato agli ufficiali di p.g. nell’attualità del procedimento penale innescato dalla denuncia di furto del ciclomotore, la seconda: insufficienza della motivazione in ordine alla responsabilità per non essere stato trovato l’imputato in possesso del mezzo rubato e per riferirsi la denuncia di smarrimento, per la diversità della annotato numero di targa, ad un ciclomotore diverso da quello oggetto di furto.

Il ricorso non è fondato.

Per intanto il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallo stesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale (Sez. 6, 16.122010/22.1.2011, Bordi, Rv.249198). Ed il procedimento per ricettazione del mezzo non era stato ancora incardinato al momento delle dichiarazioni rese dal prevenuto.

Quanto poi alla dichiarazione di smarrimento del ciclomotore, effettuata il 9.11.2004, i giudici di merito, con ragionamento congruo ed esente da vizi, hanno ritenuto che esso si riferisse proprio al ciclomotore rubato il (OMISSIS), per essere evidente l’errore di trascrizione operato dall’ imputato nel contesto di 14 tra lettere e numeri. Ed il riscontro è stato rinvenuto nel fatto che il mezzo fu trovato nei pressi dell’abitazione dello S..

Vi è quanto basta per ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in relazione al controllo che deve operare il giudice di legittimità; funzionale ad accertare che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad una determinata soluzione coordinando in termini logici gli atti sottoposti al suo esame, senza peraltro essere poter essere pregiudicata, la sua valutazione, dalla mera prospettazione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta al ricorrente più adeguata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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