T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 863 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15.7.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 19, I.S. SAS di M.P. & C. impugna il provvedimento del Comune di Toscolano Maderno, in data 21.6.2010, con cui è stata rigettata la richiesta di attivazione di sportello unico per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera in area classificata come E2, nonché il presupposto verbale della conferenza di servizi del 13.5.2010, la quale si è espressa negativamente, a seguito di parere negativo formulato dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge (art. 146, c, 8 D.lgs. n. 42 del 2004; art. 5 del DPR n. 447 del 1998); Sviamento funzionale della causa;

2) Eccesso di potere (sotto i profili del travisamento dei fatti e dell’erronea e/o falsa rappresentazione dello stato dei luoghi); Violazione di legge (artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990);

Si è costituito in giudizio l’intimata Amministrazione dei BB.CC. e AA., chiedendo il rigetto del gravame.

Si è pure costituito in giudizio l’intimato Comune di Toscolano Maderno, facendo riserva di successivamente assumere le proprie conclusioni.

L’Amministrazione – pel tramite dell’Avvocatua erariale – ha depositato documentazione in data 1.9.2010.

Alla Camera di consiglio del 2.9.2010 (ord. N. 654/10) la Sezione ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente in vista della fissazione di udienza di merito.

In vista della pubblica udienza del 25.5.2011 – all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione – la ricorrente ha deposita memoria illustrativa, con la quale insiste per l’accoglimento del gravame.
Motivi della decisione

I.S. SAS di M.P. & C. (d’ora in poi I.S.) impugna: a) il provvedimento del Comune di Toscolano Maderno, con cui è stata rigettata la richiesta di attivazione di sportello unico per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera in area classificata come E2; b) il verbale della conferenza di servizi del 13.5.2010, con il quale è stato espresso parere negativo su detta istanza, a seguito del negativo avviso dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio.

In punto di fatto, va rilevato che I.S.:

– è proprietaria in Toscolano Maderno, via Caronte, di un terreno, censito ai mappali n. 1138711389 foglio 2, di mq. 1871,00, che è classificato dal vigente PRG come zona E2 ed è assoggettato a vincolo paesaggistico;

– su tale ambito intende realizzare una R.T.A. (residenza turistico alberghiera), articolata su 5 corpi di fabbrica di 23 piani fuori terra, nonché un interrato ed una piscina;

– non sussistendo la conformità urbanistica per la realizzazione dell’intervento, in data 10.4.2010, presentava al Comune di Toscolano Maderno istanza di attivazione dello sportello unico, al fine di ottenere la variazione di azionamento, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/1998, dell’art. 32 L.R. n. 12/05 e 97 delle NTA, osservando che l’area adiacente alla stessa è classificata come zona B2 ed è completamente urbanizzata;

– in sede di conferenza si esprimevano favorevolmente il Comune e l’ARPA, negativamente la Soprintendenza, mentre, pur non partecipando alla conferenza, avevano già reso parere scritto favorevole, la Comunità montana, la Provincia di Brescia e l’ASL.

Il parere negativo reso dalla Soprintendenza si regge sulla seguente motivazione: " Considerato che l’attuale PRG individua la zona interessata dal progetto in esame con destinazione agricola e che le indicazioni delle norme del PTC del Parco invitano alla conservazione e valorizzazione delle aree agricole, la Soprintendenza ritiene non possa essere approvato un progetto che prevede ulteriori costruzioni che, peraltro, vanno a costituire, insieme agli edifici adiacenti, un unico fronte edificato che andrà, nel tempo, a saldarsi con gli edifici a nord, senza quelle soluzioni di continuità che permettono l’individuazione dei vari borghi e del loro rapporto con le aree agricole. Rapporto che caratterizza il sistema insediativo di mezza costa dei laghi lombardi.

Inoltre il rapporto superficie del lotto/superficie edificata "permesso alla R.T.A." non consente alcuna valida opere di mitigazione, aggravando in tal modo l’impatto paesaggistico, soprattutto in ordine alla visibilità dal lago.".

Con il primo motivo, la ricorrente contesta la motivazione addotta dalla Soprintendenza evidenziando che questa, nonostante fosse intervenuto il parere favorevole delle autorità competenti alle valutazioni urbanistiche, ha espresso parere contrario svolgendo considerazioni di ordine urbanistico, in relazione all’attuale destinazione agricola dell’area, che ad essa non competono, essendo chiamata a pronunciarsi esclusivamente in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

La doglianza non è fondata.

La ricorrente tende ad obliterare la circostanza – che caratterizza la fattispecie all’esame – che si è in presenza non già della richiesta di autorizzazione paesaggistica in relazione ad intervento edilizio (di rilevanti dimensioni ed impatto paesaggisticoambientale) conforme alla disciplina urbanistica, bensì di richiesta di modificazione della classificazione dell’area da agricola (quindi sostanzialmente inedificabile) a produttiva/alberghiera D5.

Non è inutile ricordare che l’art. 5, d.P.R. n. 447 del 1998 va qualificato come disposizione di natura eccezionale che consente di variare lo strumento urbanistico, omettendo di segiure la procedura ordinaria, al ricorrere di ipotesi tassativamente previste. La portata derogatoria dell’istituto – rispetto alla regola del diniego necessitato all’approvazione di un progetto contrastante con lo strumento urbanistico – rende i presupposti di cui all’art. 5 di stretta interpretazione.

In siffatto contesto, le osservazioni sviluppate da I.S. (conformi alla consolidata giurisprudenza in tema di separazione fra profili urbanistici e paesaggistici) non hanno alcun fondamento e costituiscono un fuor d’opera.

La Soprintendenza ha giustamente posto in luce l’impatto paesaggistico dell’intervento evidenziando le conseguenze sul paesaggio dell’edificazione massiccia proposta e l’assenza di opere di mitigazione. Il richiamo alle indicazioni del PTC del Parco ha comunque una chiara valenza paesaggistica e non edilizia.

Invero, se è vero che la sola conformità urbanistica non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, – si vedano al riguardo le perspicue e pienamente condivisibili osservazioni svolte dal T.A.R. Catanzaro (cfr. Sez. I, 26 novembre 2009 n. 1315)- a fortiori il parere reso dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi nell’ambito della procedura di variante ex art. 5 DPR 447/98 è pienamente legittimato a prospettare la sussistenza (anche) di ragioni paesaggistiche contrarie alla trasformazione urbanistica dell’area da inedificabile ad edificabile.

Va ricordato, al riguardo, come il giudice delle leggi abbia sottolineato che "…Il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i principii fondamentali dell’ordinamento ( art. 9, secondo comma, Cost.)". Lo stesso ha aggiunto, altresì, che "…fermo il riparto delle competenze disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la tutela del paesaggio presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta, se comune a tutti è il fine costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio" (Corte cost., 1 aprile 1985 n. 94; in materia anche Corte cost., 27 giugno 1986 n. 151).

Su tale presupposto va quindi rilevato che lo jus aedificandi è una facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, ma non è un diritto assoluto. Esso sottende un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della pubblica amministrazione, in funzione di interessi diversi che vengono coinvolti dalla edificazione privata, da effettuarsi dalla normativa di carattere urbanistico – edilizio, ma destinata ad interagire con altre normative settoriali ed, in particolare, con la normativa a tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Con il secondo motivo, I.S. contesta la idoneità della motivazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, sostenendo che le valutazioni paesaggistiche ivi svolte sarebbero del tutto distanti dalla realtà dei luoghi, tanto da far sorgere il sospetto che non sia conosciuta con esattezza la localizzazione del previsto intervento.

La doglianza va rigettata.

La motivazione (sopra riportata) della Soprintendenza è contestata dalla ricorrente sulla base del parere tecnico reso dal progettista dell’intervento arch. Roberto Lizzeri (cfr. il doc. n. 11 della ricorrente), il quale contesta – alla stregua di allegata fotografia panoramica con inserimento del divisato intervento – che vi siano edificati contigui a nord, a ovest ed a est e che vi sia nelle vicinanze alcun borgo.

La censura non coglie però nel segno, essendo frutto di un’erronea lettura del parere della Soprintendenza. Questa non ha affatto detto ciò che le viene attribuito dalla ricorrente, ma ha rilevato che il consentire l’ulteriore edificazione comporterà innanzi tutto la creazione di un unico fronte edificato con l’edificio preesistente (che è ben evidenziato dalla fotografia prodotta dalla stessa ricorrente) e che in prosieguo ("nel tempo") ciò potrà determinare la saldatura fra questo fronte e gli edifici già esistenti a nord, anche’essi ben risultanti (contrariamente da quanto sostenuto dall’arch. Lizzeri) dalla predetta fotorappresentazione.

In ogni caso, l’impatto negativo sul paesaggio di siffatto intervento è dal rendering fotografico icastica rappresentazione.

Da ultimo, va rilevato che nel parere dell’arch. Lizzeri addirittura si sostiene che l’assenza di interventi di mitigazione costituisce, per l’estrema ripidità del versante, "caratteristica stessa dei luoghi"!

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio della Amministrazione statale – alla stregua del principio victus victori – vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate, in relazione alla ridotta attività difensiva posta in essere, in Euro 1000.

Le stesse vanno invece compensate nei confronti dell’Amministrazione comunale che, pur costituitasi ed avendo fatto riserva di assumere in corso di giudizio le proprie conclusioni, non ha più formulato alcuna conclusione circa le richieste della ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna I.S. al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione dei BB.CC. e AA, che liquida in complessivi Euro 1000, oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Spese compensate nei confronti del Comune di Toscolano Maderno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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