Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- S.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Venezia, in data 21/28.9.2010, di riforma della pregressa decisione del gip del tribunale di Treviso 18.12.2009 – che lo dichiarava colpevole del reato di tentata estorsione, aggravato dall’essere l’imputato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 575 del 1965, art. 7 – nella parte in cui, ferma la dichiarazione di responsabilità, riduceva la pena ad anni uno, mesi due ed Euro 200 di multa, previo giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate – la predetta e la recidiva reiterata specifica infra – quinquennale – e il risarcimento del danno. I giudici di merito svolgevano un discorso giustificativo, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, anche per quel che riguarda la ravvisabilità dell’aggravante speciale e aggiungendo che la minaccia – costituita da una lettera anonima nella quale si ingiungeva alla persona offesa di depositare in un sacchetto, lasciato in un determinato posto, ogni mese 50 Euro per ogni video venduto e nella quale si apponeva un disegno raffigurante in modo rudimentale una bomba rotonda con miccia accesa – "era volta ad ottenere un pizzo", e come tale idonea.
-2- Ricorre con diffusi motivi di ricorso l’imputato, deducendo nell’ ordine e richiamando in proposito l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), quanto segue:
a) motivazione manifestamente carente per appiattirsi, quella della sentenza oggetto di ricorso, sulla motivazione del primo giudice e senza dare conto delle censure proposte al giudice di appello. La lettera minatoria,per la sua redazione e formulazione, era inidonea a costituire minaccia, tenuto conto del suo contenuto e delle condizioni soggettive e della vittima e dell’agente; l’imputato il giorno successivo alla spedizione della lettera aveva tentato il suicidio in sede di perquisizione e non era stata stato trovato nulla da cui si potesse desumere la volontà di reagire alla mancata risposta, quale che fosse, alla lettera. Nessuna menzione si registrava nella sentenza in risposta all’esposizione delle predette circostanze, in specie alla richiesta di considerare il tentativo di suicidio quale espressione di voler desistere dall’azione criminosa. b) erronea applicazione dell’aggravante di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7, applicabile al delitto di estorsione,ma non certo alla figura autonoma, costitutiva di un secondo delitto, del tentativo. In proposito si richiamano i principi generali in ordine alla tassatività descrittiva della fattispecie criminosa, come i canoni che devono presiedere, in sede interpretativa, alla ricostruzione di fattispecie limitative della libertà personale. Si indicano poi una serie di norme dove il legislatore, laddove ha voluto estendere la disciplina prevista per il reato consumato, ha espressamente indicato la forma tentata. c) mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, che non viene menzionata nel succinto discorso giustificativo del giudice di secondo grado nella parte relativa alla determinazione della pena, e nemmeno sarebbe stata contestata dal giudice di primo grado "nonostante le specifiche e puntuali richieste difensive".
-3- Il ricorso non è fondato.
La motivazione,anche se succinta in punto di responsabilità, rinviene una espressa integrazione dal richiamo alla sentenza di primo grado che ha diffusamente argomentato sul taglio minaccioso della lettera recapitata alla persona offesa,suggellata dal disegno, anche se rudimentale, di una bomba con miccia. Il tentativo di suicidio, poi, messo in atto dall’ imputato subito dopo la denuncia della persona offesa e l’intervento dei Carabinieri, solo se avesse caratteristiche di serietà ed affidabilità potrebbe costituire per facta concludentia una chiaro segnale di desistenza dal portare avanti il tentativo di estorsione. Ma sul punto la difesa del ricorrente si limita solo ad una asserzione senza corredarla dalla indicazione di elementi e circostanze che valgano a collocarla in un serio contesto di oggettiva e possibile concretezza, nonchè di volontarietà non condizionata da circostanze sopravvenute.
-4- Le censure, poi, avverso la determinazione giudiziale volta a considerare in fase di giudizio presenti le aggravanti contestate, anche ammessane la fondatezza specie con riferimento alla applicazione dell’aggravante L. n. 575 del 1965, ex art. 7 al tentativo del delitto di estorsione, non valgono a risolversi in una modifica della statuizione sulla pena perchè questa è stata calcolata nei minimi edittali e senza alcuna considerazione delle aggravanti, giudicate equivalenti alla attenuante del risarcimento del danno,e solo di questo, per avere escluso comunque il giudice di appello che potessero essere concesse le attenuanti generiche per gli ostativi precedenti penali dell’ imputato. Ne consegue la mancanza di interesse al motivo di ricorso correlato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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