T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 861 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 3 luglio 2008, gli odierni ricorrenti M.B. e B.T. presentavano al Comune di Lonato un "progetto di recupero volumi esistenti già oggetto di condono edilizio con la previsione di realizzare due unità abitative" con procedura di piano attuativo, riferito a immobili di proprietà distinti al locale catasto al foglio 12 mappali 259, 262 e 265 (doc. 4 ricorrenti, copia istanza relativa); a fronte di ciò, ricevevano una comunicazione, datata 29 ottobre 2008 e sottoscritta dal Dirigente dello sportello unico dell’edilizia, nella quale si dava atto del diniego espresso con allegata deliberazione 14 ottobre 2008 n°206 della Giunta comunale; la stessa deliberazione, a sua volta, osserva che "il progetto prevede il recupero di strutture sanate con le procedure dei condoni edilizi emanati nel 1995 e nel 2003", che "la zona di intervento ricade in zona E 3 del Piano regolatore generale, definita come zona di riserva naturale e paesaggistica" e che "i manufatti sono stati regolarizzati con destinazione "agricolà come indicato nelle domande"; ciò osservato, rileva che i manufatti con tale destinazione non ammettono un intervento come quello richiesto, di ristrutturazione e ampliamento, possibile ai sensi dell’art. 41 comma 13 delle NTA di Piano regolatore solo per gli edifici classificati con le sigle "r", corrispondente a "residenza extra agricola"; "p", corrispondente ad "attività produttive" e "aa con triangolo", corrispondente ad "aziende agricole cessate" (doc. 5 ricorrente, copia comunicazione e delibera citate).

A fronte di ciò, i consorti B. e T. hanno presentato il presente ricorso, articolato in due censure, corrispondenti secondo logica ad un unico motivo di violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n°241, nel senso di un difetto di motivazione. In proposito i ricorrenti premettono in fatto che M.B. aveva presentato, senza peraltro ricevere risposta (cfr. ricorso, p. 8 prime due righe), in data 3 giugno 2006 al Comune una "segnalazione di errore materiale e richiesta di rettifica", nella quale premetteva di essere proprietario di un terreno distinto al foglio 12 mappali 315- 261 del locale catasto e di avere notato che i corpi di fabbrica "già oggetto di condono e sanatoria edilizia" su di esso realizzati non venivano indicati sulla cartografia di piano, e che per tal motivo in tale istanza aveva domandato la rettifica della cartografia stessa, affermando che i corpi di fabbrica citati dovevano considerarsi "come civili e assoggettabili a ristrutturazione, con possibilità di riuso ai fini della abitazione civile" (doc. 3 ricorrenti, copia istanza citata). Ciò premesso in fatto, affermano che per tal ragione il diniego del Comune si dovrebbe considerare illogico.

Resiste il Comune di Lonato, con atto 30 gennaio 2009 e memoria 6 aprile 2011, e deduce:

– in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, che si dovrebbe ad avviso dell’amministrazione intendere riferito non già all’atto lesivo, rappresentato dalla delibera, ma alla comunicazione di essa, pacificamente non lesiva;

– nel merito, l’infondatezza dello stesso. In proposito, l’amministrazione fa in sintesi notare che la disciplina urbanistica ostativa all’intervento, il citato art. 41 comma 13 delle N.T.A. consta dalle relative delibere di approvazione dello strumento urbanistico, che non constano impugnate dai ricorrenti.

All’udienza del giorno 11 maggio 2011, la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. L’eccezione preliminare di inammissibilità dedotta dal Comune è infondata. Come ritenuto da costante giurisprudenza, ad esempio da C.d.S. sez. V 29 luglio 2003 n°4327, l’intento di impugnare un dato provvedimento amministrativo non va di necessità espresso mediante formule sacramentali, ma ben si può ricavare dal contesto del ricorso, ove esso indichi in modo chiaro il contenuto e gli elementi identificativi del provvedimento stesso, anche a prescindere dall’omessa indicazione precisa dei relativi estremi.

2. Tali requisiti minimi, nel caso di specie, sono da ritenere soddisfatti. I ricorrenti nell’epigrafe del ricorso (p. 1 dal quindicesimo al diciannovesimo rigo), nel corpo di esso (p. 3 dal tredicesimo al diciannovesimo rigo) e nelle conclusioni di esso (p. 8 dal decimo al diciannovesimo rigo) esprimono in modo chiaro la volontà di far annullare "il provvedimento di rigetto del piano recupero volumi" insistenti sul terreno di loro proprietà del quale indicano gli esatti estremi catastali; a p. 3 secondo paragrafo chiariscono poi che la comunicazione ricevuta, di cui indicano data e numero di protocollo, conteneva "il provvedimento negativo avverso il piano di recupero"; della comunicazione e del provvedimento allegato producono infine copia come doc. 5. In tal modo, essi indicano chiaramente l’oggetto della loro domanda, senza che a questo punto rilevi la mancata specificazione dell’esatta natura e degli estremi del provvedimento di rigetto in parola, ovvero della delibera di Giunta per cui è causa.

3. L’unico motivo di ricorso dedotto peraltro è infondato nel merito. Come spiegato in narrativa, il provvedimento impugnato, ovvero la deliberazione della Giunta di Lonato 206/2008, motiva in termini assai lineari, osservando che l’intervento che i consorti B. e T. vorrebbero assentito, ai sensi di una delle N.T.A. di piano, precisamente l’art. 41 comma 13, è possibile solo per edifici che abbiano ricevuto una certa classificazione, che non è quella degli edifici dei ricorrenti. In particolare, gli stessi sono classificati con destinazione "agricola", mentre il recupero di interesse dei ricorrenti è ammesso solo per edifici classificati come "residenza extra agricola", ovvero "attività produttive", ovvero ancora "aziende agricole cessate".

4. Ciò posto, la citata norma di piano appare del tutto conforme a legge -né per vero i ricorrenti la contestano o risultano averla impugnata nelle sedi competenti- in quanto espressione dell’ampia discrezionalità che spetta all’amministrazione in materia urbanistico edilizia, che non è sindacabile in sede giurisdizionale al di fuori dei casi di manifesta illogicità- come ritenuto da costante giurisprudenza, tra cui da ultimo C.d.S. sez. IV 24 febbraio 2001 n°1222, e che quindi a maggior ragione non può dar luogo a disapplicazione d’ufficio.

5. I ricorrenti, per parte loro, sostengono che la classificazione degli edifici di proprietà sui quali vorrebbero intervenire sarebbe da ritenere cambiata per effetto della "segnalazione di errore materiale e richiesta di rettifica" di cui si è detto in premesse: si tratta (v. doc. 3 ricorrenti, cit.) in buona sostanza di una lettera, a fronte della quale, così come espressamente ammesso dai ricorrenti, non è stato adottato provvedimento alcuno, e che segnala un presunto errore nella cartografia di piano, aggiungendo quasi in via casuale che gli immobili di che trattasi dovevano considerarsi "come civili e assoggettabili a ristrutturazione", senza peraltro nemmeno spiegare per quali ragioni. E’ però del tutto evidente in ogni caso che le classificazioni contenute in un piano urbanistico non possono certo mutare per effetto della volontà unilateralmente espressa da un privato interessato.

6. La reiezione della domanda di annullamento comporta secondo logica che sia respinta anche la domanda di risarcimento del danno.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti M.B. e B.T. in solido a rifondere al Comune di Lonato le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 2.000 (duemila/00) complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *