Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2011) 09-06-2011, n. 23115 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di D.A. propone ricorso avverso l’ordinanza del 25/2/2011 con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il primo giudice non aveva accolto la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini.

Si eccepisce violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 in quanto il D., sottoposto a misura cautelare per il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso, era stato un anno dopo sottoposto a nuova misura per partecipazione ad associazione mafiosa. Pur dando atto di quanto valorizzato dal Tribunale del riesame riguardo la collocazione temporale successiva dell’azione di partecipazione all’associazione ascritta nel secondo titolo custodiale, e configurata come condotta permanente, in quanto tale ostativa all’applicazione del principio di non reiterabilità della misura, si osserva, in senso contrario, che dagli atti non era dato desumere alcun elemento di fatto dimostrativo della persistente adesione alla compagine in epoca successiva all’esecuzione della prima misura, rivendicando quindi l’applicazione del richiamato principio di non reiterabilità del titolo di custodia cautelare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato. In relazione al primo profilo di ricorso si osserva che pacificamente la prima misura riguarda un’estorsione commessa, in concorso con persone ignote, eseguita con l’aggravante del metodo mafioso, ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, attività rispetto alla quale, ove, come nella specie, non risulti che lo scopo precipuo dell’associazione sia la realizzazione di tali reati fine, non sussiste la connessione oggettiva di cui all’art. 12 c.p.p., lett. b).

Gli elementi emergenti dagli atti non consentono di concludere con certezza nel senso indicato, poichè neppure il ricorrente ha dimostrato che le dichiarazioni delle patti lese o le dichiarazioni dei collaboratori, che dettero origine al primo titolo cautelare, abbiano valorizzato tali elementi di stabilità dell’esecuzione delle estorsioni come reato fine previsto all’atto della costituzione del gruppo, nè tale dato risulta sottolineato in alcun atto successivo tra quelli richiamati dalle parti. A ciò consegue che non possa ricavarsi la sicura esistenza di connessione tra gli episodi.

Neppure risultano sussistere le condizioni legittimanti la retrodatazione, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 408 del 2005, poichè se erano preesistenti all’emissione del primo provvedimento dichiarazioni di collaboranti che inserivano D. nello svolgimento in attività marginali ed occasionali in favore della consorteria illecita, Individuabili nell’esecuzione di singole condotte imposte dalla difficoltà per gli associati di svolgere in prima persona i compiti necessari allo scopo, e riconducibili ad una forma di collaborazione occasionale, se pur di rilievo, con il gruppo illecito, sulla base dei provvedimenti di merito emerge che elementi più concreti sul suo inserimento nell’associazione criminosa sono emersi a seguito delle dichiarazioni di un terzo collaborante, che lo ha inserito, unitamente ad altri partecipi, nell’esecuzione di spedizioni punitive la cui consumazione era funzionale a garantire l’egemonia del gruppo, ed a cui hanno partecipato più componenti della compagine.

Tale elemento è stato acquisto sicuramente in epoca successiva all’esecuzione della prima misura, ancorchè in epoca precedente al rinvio a giudizio per la prima imputazione, che è intervenuta però in un tempo estremamente ravvicinato rispetto alla dichiarazione richiamata, al punto da non consentire l’esecuzione degli ordinari controlli di attendibilità; per di più, come ha rilevato il giudice di merito, senza essere smentito nel ricorso, la collaborazione del dichiarante era al suo esordio e non essendo scaduto il termine per esporre i propri ricordi, era suscettibile di condurre ad ulteriori precisazioni, necessitanti ulteriori approfondimenti. E’ bene ricordare che l’ambito valutativo rimesso a questa Corte sul punto dell’antecedente presenza degli indizi per il reato contestato successivamente, riguardando l’accertamento di una questione di fatto, è limitato alla verifica della completezza e congruenza argomentativa del giudice di merito, che, ove rispondente a tali criteri, non può essere censurata in questa sede ed in proposito, alla luce degli elementi di fatto richiamati, deve concludersi per la congruenza e non contraddittorietà della ricostruzione.

2. Sussiste poi un ulteriore innegabile elemento di fatto impeditivo dell’accoglimento della richiesta difensiva, costituito dalla non coincidenza dei tempi di esecuzione delle condotte illecite, desumibile dalla permanenza dell’adesione all’associazione in epoca successiva all’esecuzione della prima misura (Sez. 1, ordinanza n. 20882 del 21/04/2010, dep. 03/06/2010, imp. Giugliano, Rv. 247576), il che esclude la possibilità nella specie di far decorrere i termini di custodia dall’esecuzione della prima misura. Com’è noto lo stato di detenzione non crea un sicuro elemento di riscontro circa il venir meno dell’adesione al gruppo, essendo tale stato previsto e connaturale alla natura permanente del reato ed ai rischi allo stesso connessi (Sez. 4, Sentenza n. 2893 del 07/12/2005, dep. 25/01/2006, imp. Attolico, Rv. 232883), e non risultando, in positivo, alcun elemento di fatto dal quale desumere l’intervenuta cessazione dell’affectio societatis.

In tali condizioni, non possono valutarsi ricorrenti gli elementi che permettono di computate i termini massimi di custodia cautelare dall’esecuzione della prima misura, sicchè conseguentemente, non potendo considerarsi maturati i termini di fase, il ricorso proposto sul punto deve essere rigettato.

3. In applicazione dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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