T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 859 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- L’atto questorile impugnato così espone e dispone:

VISTI gli atti di questo Ufficio, dai quali si rileva che il cittadino marocchino A.M., nato il 01.01.1968 in Ait Atao (Marocco), in data 21/7/2007 ha presentato istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. L809311, rilasciato dalla Questura di Bergamo per motivi di lavoro subordinato con scadenza fissata il 5/7/2006, inoltrata durante lo stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Cremona a mezzo posta tramite l’Ufficio Matricola della stessa Casa Circondariale:

RILEVATO che il nominato con sentenza emessa in data 17/11/2006 dal Tribunale di Lecco – irrevocabile il 1.2.2007 – è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione oltre il pagamento della somma di euro 18.000,00 di multa perché riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina fatti realizzati dal 26.10.2004 al 16.4.2005;

CONSIDERATO che le illecite cessioni di stupefacenti effettuate dallo straniero erano in quantità variabile sino al raggiungere gli 11 grammi per volta, reiterate quotidianamente, a conforto della facilità per l’A. sia di rinvenire e detenere quantitativi sicuramente rilevanti di cocaina sia di realizzare il delitto in parola;

VALUTATO che, come da pregiudiziale di condanna, è stato ampiamente acclarato come l’argomentato:

o realizzava una fervente attività di detenzione e cessione di cocaina reiterata quotidianamente;

o aveva una molteplicità di clientela le cui richieste telefoniche di stupefacenti era in grado di soddisfare in tempo reale;

o operava utilizzando linguaggi in codice anche per riferirsi al grado di qualità di stupefacenti in grado di fornire:

e che tali siano oggettivi elementi di una condotta criminosa realizzata in maniera continuativa e professionale:

RILEVATO che tale condotta si è protratta per un considerevole lasso temporale, segnatamente dal 26.10.2004 al 16.4.2005, a dimostrazione di una grave incapacità di revisione critica delle proprie azioni, sintomatica di una personalità ormai definitivamente incline a condotte criminose:

CONSIDERATO INOLTRE come a sentenza, l’ingente quantitativa di cocaina smerciata nel periodo di tempo di esame:

RILEVATO ALTRESI" che in data 9.12.2005 lo straniero si sottraeva alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto con provvedimento del GIP del Tribunale di Bergamo perdurando nello stato di evasione sino al 28.10.2006 e che per tale illecito risulta essere stato rinviato a giudizio con udienza fissata il 14.3.2008;

PRESO ATTO che, da accertamento informatico eseguito attraverso banca dati INPS il nominato risulta aver presentato per gli anni 2005 e 2004 una dichiarazione di redditi percepiti pari ad una media annua di euro 4.000,00 e, relativamente all’anno 2003, nulla per non aver svolto attività lavorativa regolare e censibile, per cui deve ritenersi che il medesimo tragga, anche parzialmente, i mezzi per il proprio sostentamento dal provento di attività illecite:

RITENUTO per quanto indicato che l’odierno argomentato, scarcerato il 27.4.2007, possa ritenersi pericoloso per la reale possibilità che lo stesso reiteri illeciti penali;

ESAMINATO il contenuto dell’art. 5 comma del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 che testualmente recita "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e se il permesso è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso di soggiorno nel Territorio dello Stato…..OMISSIS…".

LETTI gli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche.

RIGETTA l’istanza presentata in data 21.2.2007 dal cittadino marocchino, tesa all’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno."

2 – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

a – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto e della contraddittorietà – violazione e falsa applicazione di legge artt. 4 e 5 D.Lgs. 286/98 s.i.m.; art. 3 L. 241/90) – illogicità, travisamento, sviamento disparità di trattamento, perplessità. Violazione del giusto procedimento (carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta) – violazione di Circolare emessa dal Ministero dell’Interno – eccesso di potere (contraddittorietà, sviamento, travisamento, straripamento, carenza del presupposto, difetto del presupposto).

In buona sostanza si sostiene che la norma di fondo invocata dalla Questura riguarderebbe solo chi entra in Italia per la prima volta altrimenti richiamando come utili le norme che delineano tutte le circostanze, anche sociali economiche e familiari, da ponderare ai fini della concessione del diverso permesso per soggiornanti di lungo periodo;

b – violazione e falsa applicazione di legge (artt. 5, 6 e 22 D.Lgs. 286/98; artt. 3 e 10 L. 241/90; D.P.R. 334/99) – eccesso di potere (difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto di presupposto, sviamento, travisamento, violazione del procedimento, perplessità, arbitrarietà). Sarebbe mancato ogni e qualsiasi tipo di attività istruttoria inerenti alle delineate circostanze di cui sub a);

c – violazione di legge (artt. 2, 5, 22 e 35 D.Lgs. 296/98 s.i.m.; art. 3 L. 241/90) – eccesso di potere (difetto di motivazione e di istruttoria, carenza del presupposto, sviamento, travisamento). Nel caso di specie non sussisterebbero le motivazioni e altresì le condizioni previste dalle norme invocate per adottare il detto diniego, intesa altresì la condizione reddituale;

d – violazione di legge (artt. 7 e 8 L. 241/90 s.i.m.) – eccesso di potere (assoluta carenza di motivazione, difetto del presupposto difetto di istruttoria violazione del giusto procedimento, arbitrarietà sviamento e travisamento.

In estrema sintesi sarebbe mancato il preavviso in ordine all’attivazione del procedimento poi sfociato nel qui discusso diniego.

3 – L’Avvocatura erariale, costituitasi in giudizio ed ex adverso puntualmente deducendo, ha concluso per la totale infondatezza di tutte le censure prospettate.

4 – All’U.P. del 25/5/2011, dopo breve discussione preliminare, la causa è stata spedita in decisione.

5 – Il ricorso è infondato.

5.1 – Rileva, in primo luogo, il Collegio che, nel caso, trattasi di un diniego che consegue ad una istanza di parte per un semplice rinnovo biennale di permesso di soggiorno non inquadrabile perciò nell’altrimenti tipo di diversa procedura prospettata dalla parte ricorrente sub 2 a) ed inerente le sole domande per la concessione di permessi di soggiorno di lungo periodo.

5.2 – Tanto annotato, se si scorre ora pedissequamente l’atto impugnato, balza evidente che, alla stregua di indiscussi gravi presupposti penali in relazione a fatti intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 189/2002, quest’ultimo è di esclusiva natura vincolata.

Sicché la norma di fondo invocata dalla Questura è stata correttamente individuata. Del resto la stessa Corte Costituzionale ha ben chiarito come, in casi del tutto simili a quello qui in discussione, la pericolosità del soggetto interessato sia in re ipsa secondo un giudizio prognostico già enucleato dal legislatore stesso (Corte Costituzionale n. 148/2008).

5.3 – Anche per questo – dedotta la gravità del reato definitivamente ascritto e della pesante condanna penale comminata – non si può altro che concludere che per una pressochè automatica negativa risposta alla richiesta di rinnovo: in tal modo altresì enunciando l’irrilevanza – proprio a fronte di quest’ultima richiesta di parte – dell’altrimenti ultimo rilievo di cui sub 2 d); d’altra parte l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere in diverso modo. Del resto, stando così le cose, a tale dato di fondo negativo non possono ovviare altre circostanze asseritamente utili molte delle quali altresì intervenute dopo l’adozione del discusso diniego.

6 – Il Collegio, infine, ritiene che, nel caso di specie, soccorrano sufficienti circostanze tali da consigliare l’accollo delle spese di lite alla parte ricorrente così come in dispositivo quantificate; ciò pure alla luce di una giurisprudenza consolidata e conforme sia in primo che in secondo grado e che come in motivazione è stata seguita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Spese di lite a carico del ricorrente qui soccombente per Euro 3.000,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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