T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 858 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- L’atto impugnato così espone e dispone:

VISTI gli atti di questo Ufficio, dai quali si rileva che il cittadino marocchino E.F.A., nato il 04.08.1983 Fes (Marocco), domiciliato in Sotto il Monte (BG) via Baradello, in data 28.2.2005 ha presentato istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. E884951, rilasciato dalla Questura di Bergamo il 21.6.2004 per attesa occupazione ed avente scadenza fissa il 20.12.2005.

RILEVATO che il nominato, a seguito di arresto eseguito nella flagranza del reato di detenzione e spaccio sostanza stupefacente cocaina, con sentenza emessa in data 2/12/2004 – irrevocabile 31.1.2005 – dal Tribunale di Bergamo (applicazione pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p.) è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento di euro 3.000,00 di multa.

CONSIDERATO altresì che il medesimo, a seguito di arresto eseguito in flagranza di reato, con sentenza emessa in data 5.11.2002 – irrevocabile 31.12.2002 dal Tribunale di Bergamo (art. 444, applicazione pena su richiesta delle parti) è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di resistenza P.U. e lesioni aggravate.

OSSERVATO che lo straniero in argomento, regolarmente soggiornante in Italia dall’anno 2003, da accertamento eseguito mediante banca dati anagrafe tributaria risulta aver svolto attività lavorativa censibile e regolare solamente per un totale di 61 giorni lavorati nell’anno 2003 percependo un reddito globale per tale annualità pari ad euro 2.2275,00 mentre per i successivi anni 2004, 2005, 2006 e 2007 risulta NON avere mai svolto alcuna attività lavorativa regolare risultando, parimenti, non avere mai eseguito alcuna dichiarazione redditi sia essa derivante da lavoro autonomo e/o versamenti contributivi relativi al lavoro subordinato effettuati dal datore di lavoro e che, pertanto, debba ritenersi che in totale assenza di redditi derivanti da lavoro medesimi tragga i propri mezzi di sostentamento anche dal provento di attività illecite.

ESAMINATO il contenuto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 che testualmente recita: "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e se il permesso è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso di soggiorno nel Territorio dello Stato…..OMISSIS…".

LETTI gli artt. 4, comma 3, 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 e s.i.m.;

RIGETTA l’istanza presentata dal cittadino marocchino, tesa all’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno."

2 – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

a – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto e della contraddittorietà – violazione e falsa applicazione di legge artt. 4 e 5 D.Lgs. 286/98 s.i.m.; art. 3 L. 241/90) – illogicità, travisamento, sviamento disparità di trattamento, perplessità. Violazione del giusto procedimento (carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta) – violazione di Circolare emessa dal Ministero dell’Interno – eccesso di potere (contraddittorietà, sviamento, travisamento, straripamento, carenza del presupposto, difetto del presupposto).

In buona sostanza si sostiene che la norma di fondo invocata dalla Questura riguarderebbe solo chi entra in Italia per la prima volta altrimenti richiamando come utili le norme che delineano tutte le circostanze, anche sociali economiche e familiari, da ponderare ai fini della concessione del diverso permesso per soggiornanti di lungo periodo;

b – violazione e falsa applicazione di legge (artt. 5, 6 e 22 D.Lgs. 286/98; artt. 3 e 10 L. 241/90; D.P.R. 334/99) – eccesso di potere (difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto di presupposto, sviamento, travisamento, violazione del procedimento, perplessità, arbitrarietà). Sarebbe mancato ogni e qualsiasi tipo di attività istruttoria inerenti alle delineate circostanze di cui sub a);

c – violazione di legge (artt. 2, 5, 22 e 35 D.Lgs. 296/98 s.i.m.; art. 3 L. 241/90) – eccesso di potere (difetto di motivazione e di istruttoria, carenza del presupposto, sviamento, travisamento). Nel caso di specie non sussisterebbero le motivazioni e altresì le condizioni previste dalle norme invocate per adottare il detto diniego, intesa altresì la condizione reddituale;

d – violazione di legge (artt. 7 e 8 L. 241/90 s.i.m.) – eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, difetto del presupposto difetto di istruttoria violazione del giusto procedimento, arbitrarietà sviamento e travisamento.

In estrema sintesi sarebbe mancato il preavviso in ordine all’attivazione del procedimento poi sfociato nel qui discusso diniego.

3 – L’Avvocatura erariale, costituitasi in giudizio ed ex adverso puntualmente deducendo, ha concluso per la totale infondatezza di tutte le censure prospettate.

4 – All’U.P. del 25/5/2011, dopo breve discussione preliminare, la causa è stata spedita in decisione.

5 – Il ricorso è infondato.

5.1 – Rileva, in primo luogo, il Collegio che, nel caso, trattasi di un diniego che consegue ad una istanza di parte per un semplice rinnovo biennale di permesso di soggiorno non inquadrabile perciò nell’altrimenti tipo di diversa procedura prospettata dalla parte ricorrente sub 2 a) ed inerente le sole domande per la concessione di permessi di soggiorno di lungo periodo.

5.2 – Tanto annotato, se si scorre ora pedissequamente l’atto impugnato, balza evidente che, alla stregua di indiscussi gravi presupposti penali in relazione a fatti intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 189/2002, quest’ultimo è di esclusiva natura vincolata.

Sicché la norma di fondo invocata dalla Questura è stata correttamente individuata. Del resto la stessa Corte Costituzionale ha ben chiarito come, in casi del tutto simili a quello qui in discussione, la pericolosità del soggetto interessato sia in re ipsa secondo un giudizio prognostico già enucleato dal legislatore stesso (Corte Costituzionale n. 148/2008).

5.3 – Anche per questo – dedotta la gravità del reato definitivamente ascritto e della pesante condanna penale comminata – non si può altro che concludere che per una pressochè automatica negativa risposta alla richiesta di rinnovo: in tal modo altresì enunciando l’irrilevanza – proprio a fronte di quest’ultima richiesta di parte – dell’altrimenti ultimo rilievo di cui sub 2 d); d’altra parte l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere in diverso modo. Del resto, stando così le cose, a tale dato di fondo negativo non possono ovviare altre circostanze asseritamente utili: molte delle quali altresì intervenute dopo l’adozione del discusso diniego. Va altresì osservato che, se da un lato non è stata puntualmente confutata la vicenda reddituale, la stessa – come descritta in atto impugnato – appare ragionevolmente credibile e dedotta in modo puntuale.

6 – Il Collegio, infine, ritiene che, nel caso di specie, soccorrano sufficienti circostanze tali da consigliare l’accollo delle spese di lite alla parte ricorrente così come in dispositivo quantificate; ciò pure alla luce di una giurisprudenza consolidata e conforme sia in primo che in secondo grado e che come in motivazione è stata seguita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Spese di lite a carico del ricorrente qui soccombente per Euro 3.000,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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