Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2011) 09-06-2011, n. 23104

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, che ha concluso riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di M.M. propone ricorso avverso la sentenza del 29/9/2009 della Corte d’appello di Genova con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si rileva con il primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione riguardo all’esclusione del riconoscimento del comma 5 della norma incriminatrice. In fatto si osserva che l’Imputato, trovato in possesso della sostanza stupefacente, aveva rivestito il ruolo di mero trasportatore, nella speranza di poter essere retribuito con la cessione di alcune dosi per uso personale; di conseguenza egli ignorava l’entità complessiva della sostanza. Ciò imponeva di inquadrare il fatto nell’ipotesi di lieve entità, escludendo che tale qualificazione potesse essere negata solo sulla base della considerazione oggettiva del dato ponderale.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale, per il mancato riconoscimento della riduzione del rito, ricostruendo gli accadimenti processuali nel senso seguente: era intervenuta una prima richiesta di abbreviato, condizionato allo svolgimento di una perizia sulla sostanza, non ammesso in quanto l’accertamento era stato valutato non rilevante; tale rigetto era intervenuto tardivamente, non permettendo alla difesa di formulare richiesta di abbreviato incondizionato, sicchè tutti gli atti processuali successivi a tale richiesta dovevano considerasi nulli, per l’intervenuta violazione del diritto di difesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato solo parzialmente. Deve escludersi la fondatezza del primo motivo di ricorso, risultando dalla medesima esposizione difensiva che l’imputato, pur volendolo considerare quale mero trasportatore – circostanza che risulta contrastata dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito – era per sua stessa ammissione ben a conoscenza della natura del bene trasportato, e non avesse posto in atto alcuna cautela al fine di garantirsi la minima entità del trasporto, sicchè la sua volontà adesiva al trasferimento di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente tratteggia a titolo di dolo l’azione realizzata, imponendo di valutare corretta l’esclusione dell’attenuante invocata.

2. Risulta invece fondata l’eccezione procedurale, anche se gli effetti del rilievo sono diversi da quelli auspicati dal ricorrente.

L’esame degli atti ha consentito di accertare che, respinta la richiesta di abbreviato condizionato per la ritenuta superfluità della perizia tossicologica, dinanzi al giudice del dibattimento M. concordò la pena con l’accusa, ed il giudice respinse l’accordo ritenendo non congrua la determinazione della sanzione;

successivamente la difesa riformulò la richiesta di giudizio abbreviato ordinario, che venne respinta nel presupposto della sua non formulabilità, nel caso di previa richiesta di applicazione di pena concordata su cui era stato raccolto il consenso del P.m..

E’ bene rimarcare che, nel corso del successivo dibattimento il giudice dispose l’accertamento sulla natura della sostanza, con ciò smentendo in fatto la superfluità dell’approfondimento, precedentemente ritenuta.

La ricostruzione dei fatti nei termini riferiti, impone da un canto di escludere il vizio eccepito dalla difesa, che assume essersi verificata una nullità, di cui non individua le cause, e che non potrebbe essere dichiarata, in assenza di specifica previsione, o della violazione delle condizioni di legalità del procedimento stabilite dall’art. 178 c.p.p..

Le circostanze di fatto esposte conducono invece a ritenere imperativa l’applicazione in favore del ricorrente della riduzione della pena nella misura di un terzo, prevista dall’art. 442 c.p.p. per un doppio ordine di considerazioni; sotto il primo profilo, la decisione di ammettere la perizia in dibattimento esclude ora per allora la fondatezza della decisione di rigetto di abbreviato condizionato, circostanza di fatto al cui accertamento consegue il riconoscimento della riduzione (Sez. 6, Sentenza n. 27505 del 28/04/2009, dep. 06/07/2009, imp. Ferrari, Rv. 244363).

Negli stessi termini deve concludersi considerando che, se è pur vero che non risulta ammissibile sollecitare la definizione allo stato degli atti, dopo la richiesta di applicazione pena, quando, come nella specie, sia intervenuto il consenso sull’applicazione della pena, è altresì vero che in tutti i casi analoghi considerati questa Corte ha ritenuto che in tal caso dopo il dibattimento celebrato sia applicabile la riduzione del rito (da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 41120 del 28/10/2008, dep. 04/11/2008, imp. Fiore, Rv.

241362).

Il riconoscimento di tale diritto viene ad incidere quindi sulla legalità della pena, ed impone il riconoscimento della riduzione di legge, pur in assenza di uno specifico motivo di ricorso.

Sulla base di quanto determinato dal giudice d’appello la pena finale in quella sede quantificata in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa va conseguentemente ridotta di un terzo, nella misura indicata in dispositivo, per effetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’art. 442 c.p.p..

3. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena che ridetermina ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2 in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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