Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21181 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 28 gennaio – 21 aprile 2008 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso proposto da B. A. per ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso nel 1992 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e non ancora deciso.

Osservava la Corte che la procura rilasciata dal ricorrente, nonostante contenesse il richiamo ad un giudizio di equa riparazione, non era riferibile alla procedura in oggetto, trattandosi di mandato autonomo, rilasciato con diversi caratteri di stampa su foglio distinto, di differente consistenza, con numerazione aggiunta a penna e senza data.

Contro il decreto ricorre per cassazione B.A. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. 25 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e sostiene che erroneamente è stata dichiarata la nullità della procura in esame, che deve invece ritenersi perfettamente rispondente ai requisiti di legge.

La censura merita accoglimento poichè, come affermato dalla costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 marzo 1998, n. 24 62 e successiva giurisprudenza conforme, ampiamente richiamata in ricorso), la procura deve ritenersi validamente conferita anche se apposta su fogli separato, purchè unito materialmente al ricorso, anche se non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio da promuovere poichè, salvo diverso tenore del suo testo, essa fornisce certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e fa presumente la sua riferibilità al giudizio cui essa accede. Non rilevano, al riguardo, la diversità dei caratteri che ne caratterizzano la redazione e la diversa qualità della carte del foglio aggiunto, trattandosi di elementi puramente estrinseci e come tali inconferenti, nè produce nullità la mancanza di data poichè la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui essa accede, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica risulta dalla copia del ricorso notificata.

Non può meritare, infine, consenso la considerazione del decreto impugnato che, pur mostrandosi consapevole in certa misura dell’interpretazione prevalente dell’art. 83 cod. proc. civ., ritiene giustificata un’interpretazione improntata a maggior rigore nei casi in cui – come nella specie – la procura rilasciata con foglio separato si riferisca a giudizi seriali promossi nei confronti dello Stato e coinvolgenti, in quanto tali, interessi pubblicistici, poichè non è consentita, in assenza di una espressa deroga legislativa, l’applicazione di una diversa disciplina processuale ai giudizi promossi contro la Pubblica Amministrazione.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato con rinvio della causa ad altro giudice al quale vengono rimessi il giudizio nel merito e la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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