T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 851 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.T., cittadino della Repubblica di Albania, impugna il provvedimento, meglio individuato in epigrafe e comunicato il 7 maggio 2007, che ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a suo tempo rilasciatogli, in ragione della condanna penale da lui subita; in ispecie della sentenza di applicazione su richiesta della pena della reclusione per anni uno e mesi dieci Gup Tribunale Mantova 3 marzo 2006 n°56, irrevocabile il successivo 5 aprile, pronunciata per il reato di illecito commercio di stupefacenti del tipo cocaina (doc. 1 amministrazione, copia provvedimento impugnato; doc. 3 ricorrente, copia sentenza citata). Nel ricorso, articola in un’unica complessa doglianza, dalla quale si desumono, secondo logica, due motivi:

– con il primo di essi, corrispondente all’ultima parte della doglianza, in particolare alle prime otto righe di p. 4, deduce violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n°241, nel senso che l’amministrazione, nel momento in cui (v. doc. 1 amministrazione, cit., quinto paragrafo), ebbe restituito l’invio postale della comunicazione di avvio del procedimento per trasferimento del destinatario, avrebbe dovuto reperire autonomamente il nuovo indirizzo di questi;

– con il secondo motivo, corrispondente alla prima parte della doglianza, deduce poi motivo di violazione di legge, e sostiene in sintesi che la condanna subita non sarebbe idonea a legittimare la revoca in parola.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 13 giugno 2007 e relazione del successivo 19 giugno, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 30 agosto 2007 n°650, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

A fronte di domanda di prelievo del ricorrente, che ha prodotto in data 13 settembre 2010 il provvedimento 22 marzo 2010 del Tribunale di Brescia col quale ha ottenuto la riabilitazione per il reato suddetto, l’amministrazione ha insistito per la reiezione del ricorso con memoria 6 aprile e relazione 30 maggio 2011.

La Sezione all’udienza del giorno 11 maggio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il primo motivo dedotto non va accolto in quanto né l’art. 7 della l. 241/1990, né altre norme, obbligano l’amministrazione a espletare speciali ricerche del destinatario di un provvedimento ove lo stesso abbia trasferito il proprio indirizzo senza dar notizia del nuovo recapito. Un principio contrario appare invece desumibile dall’ampia norma di cui all’art. 1335 c.c., secondo la quale ogni dichiarazione diretta a persona determinata si reputa conosciuta allorquando arrivi all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di esser stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia: in tal senso, ove l’indirizzo noto al mittente non sia più valido, appare onere dell’interessato dimostrare di non aver potuto comunicare il nuovo.

2. E’ parimenti infondato anche il secondo motivo. La condanna, cui ai sensi dell’art. 445 comma 1 bis ultima parte c.p.p. si equipara la sentenza di applicazione pena di cui si ragiona nella specie, per un reato concernente l’illecito commercio di stupefacenti, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, è di per sé ostativa alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante; tale soluzione normativa è stata giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148 ed è costantemente condivisa dalla giurisprudenza di questo Tribunale: si cita in proposito, per tutte, la sentenza 8 ottobre 2010 n°3942.

3. Risulta pertanto del tutto conforme a legge che l’amministrazione, nel caso presente, abbia revocato il permesso di soggiorno ad un soggetto al quale lo stesso non avrebbe comunque potuto essere rilasciato per carenza dei necessari presupposti, e ciò supera ogni argomentazione in ordine al comportamento dello straniero successivo alla condanna, comportamento in ordine al quale, peraltro, il ricorso si limita ad affermazioni non significative, dato che l’iscrizione alla Camera di commercio per iniziare una attività di artigiano nulla di per sé dice su un particolare buon inserimento sociale dell’interessato (cfr. doc. 6 ricorrente, copia domanda iscrizione).

4. Va poi osservato, per completezza, che risulta irrilevante in proposito la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. intervenuta a favore del ricorrente in forza del provvedimento 22 marzo 2010 di cui meglio in epigrafe (v. copia senza numero in atti). E’ noto infatti che in linea di principio il giudizio che si svolge avanti il Giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità ha natura impugnatoria, ovvero è volto a stabilire se l’atto impugnato fosse legittimo in rapporto alle circostanze di fatto e alle norme vigenti nel momento in cui esso venne emanato, secondo il principio per cui tempus regit actum, così come ritenuto, per tutte, da ultimo C.d.S. sez. VI 3 settembre 2009 n°5195. In tale ordine di idee, sarebbe quindi senz’altro irrilevante una riabilitazione come quella citata, intervenuta nel corso del processo di impugnazione dell’atto di cui si ragiona.

5. Ciò posto, è pur vero che nella specifica materia del rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno sul territorio nazionale agli stranieri non appartenenti all’Unione europea la validità del principio suddetto è stata messa in discussione, alla luce di una norma determinata, ovvero dell’art. 5 comma 5 prima parte del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, secondo il quale "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…. e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…".

6. Argomentando alla norma in questione, nella parte in cui consente appunto di valutare "nuovi elementi" che siano "sopraggiunti", giurisprudenza meno recente, rappresentata ad esempio da C. cost. ord. 27 aprile 2007 n°143 e da C.d.S. sez. VI 7 giugno 2006 n°3412, ha ritenuto infatti in linea di principio che oggetto del giudizio nella materia in esame sia "la pretesa sostanziale posta a base dell’impugnazione", senza però, è necessario sottolinearlo, nulla dire sull’effettiva possibilità che in tale giudizio rilevino senza limite elementi di fatto sopravvenuti successivi al provvedimento impugnato: in particolare, la decisione C.d.S. n°3412/2006 ha riguardo ad una sopravvenienza legislativa.

7. La giurisprudenza prevalente, infatti, in ossequio al principio generale, richiamato in modo esplicito da C.d.S. sez. VI 27 agosto 2010 n°5994, ritiene comunque di dover verificare la legittimità, degli atti in materia di permessi di soggiorno "esclusivamente in base ai fatti e ai documenti avuti presenti dall’amministrazione nel corso del procedimento, senza che possano rilevare allegazioni emergenti solo nella fase del giudizio", come ritenuto ad esempio da C.d.S. sez. VI 28 agosto 2008 n°4088. In particolare, la norma dell’art. 4 comma 5 citata può rilevare ove si tratti non di procedere ad un rilascio ex novo, ma di annullare in via di autotutela un titolo già rilasciato, ma solo nel senso che l’amministrazione deve tener conto dei fatti sopravvenuti al rilascio del provvedimento sul quale vuole intervenire in autotutela, ma pur sempre anteriori all’esercizio dell’autotutela stessa, così come ritenuto fra le molte da C.d.S. sez. VI 5 ottobre 2010 n°7032. Esula poi, come è evidente, dal presente giudizio ogni valutazione sulla possibilità che l’amministrazione possa tener conto della riabilitazione stessa in sede di eventuale nuovo rilascio di un titolo di soggiorno al ricorrente.

8. Va ancora osservato, sempre per completezza, che l’atto impugnato, così come si ricava esaminandone il contenuto, è intervenuto in data 13 aprile 2007 su un provvedimento, appunto il permesso di soggiorno n°SMN 440363, che già aveva esaurito la propria efficacia al precedente 19 gennaio 2007 (cfr. doc. 5 ricorrente, copia permesso di soggiorno in questione, ultimo rigo prima della data dell’atto). Sotto tale profilo, quindi, l’atto impugnato stesso si sarebbe potuto anche riguardare come nullo per mancanza di oggetto, sulla scorta del principio affermato da TAR Puglia Bari 19 ottobre 2006 n°1487. In tal caso, in mancanza di una tempestiva domanda di rinnovo e di un provvedimento favorevole su di essa, che non constano, si dovrebbe comunque concludere che al 19 gennaio 2007 il ricorrente era comunque rimasto privo di qualsiasi titolo per soggiornare sul territorio nazionale.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna I.T. a rifondere all’intimata Amministrazione dell’Interno le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.200 (milleduecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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