T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 889 Stampa periodica e non periodica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. D.M. è il gestore, in forza di un contratto di affidamento di reparto, della rivendita a titolo non esclusivo di quotidiani e periodici, la cui apertura è stata autorizzata, all’interno del supermercato "Z.", a sua volta autorizzato con provvedimento 6177/2002 del 25 giugno 2002.

Dell’avvenuta stipula di tale contratto è stata data notizia al Comune che, con nota n. 4388 del 20 aprile 2010, ne prendeva atto.

Ne è seguito lo svolgimento dell’attività nello spazio di circa 30 mq collocato all’interno dell’edificio occupato dal supermercato, ma prima del varco delle casse.

Tale situazione di fatto non si sarebbe potuta considerare, secondo la ricostruzione della vigente normativa operata dalla sig.ra Nicolai Elisabetta, titolare della più vicina edicola, conforme a quanto prescritto per la realizzazione di una rivendita non esclusiva con le caratteristiche di quella in questione: essa, infatti, avrebbe dovuto trovare collocazione nello spazio delimitato dalle casse, in quanto reparto del supermercato.

A seguito di tali doglianze, il Comune, previo sopralluogo che ha portato all’accertamento del fatto che la vendita avveniva in un locale separato e con accesso autonomo, ha irrogato sanzioni pecuniarie e comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione dei necessari provvedimenti, diffidando nel contempo il sig. M. dal proseguire l’attività di vendita con le modalità verificate. A ciò faceva seguito l’adozione dell’impugnato provvedimento con cui il Segretario comunale ha disposto "la chiusura immediata dell’accesso all’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici collocato oltre la barriera delle casse del supermercato Z. e conseguentemente l’apertura di un accesso collegato agli altri reparti del supermercato in modo che sia chiaro ed inequivocabile che l’acquisto di un qualsiasi prodotto legato all’attività editoriale debba avvenire all’interno del supermercato inteso come insieme di reparti non separati e distinti, in esecuzione all’autorizzazione n. 1 del 25 giugno 2002 rilasciata al sig. Z.B. per la rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva".

Nel censurare la legittimità di tale provvedimento il ricorrente ha dedotto:

1. violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 170/2001, dell’art. 39 del regolamento regionale n. 3/2000 e dell’art. 4 del d.lgs. 114/1998. Secondo parte ricorrente le prescrizioni sarebbero rispettate per il solo fatto che i clienti possono trovare nello stesso edificio del supermercato Z., oltre alle merci presenti in ogni supermercato, anche vari prodotti legati all’editoria: l’assenza di separazione fisica o soluzione di continuità, l’unico accesso comune e il rispetto dello stesso orario di apertura sarebbero idonei a garantire l’integrazione dell’attività in questione con quella del supermercato. Tutto ciò tenuto conto che è lo stesso regolamento regionale a garantire la possibilità per il titolare dell’esercizio di affidare a terzi la gestione in proprio di uno o più reparti: in tal caso l’affidatario è titolare di una propria partita IVA distinta e separata ed ha una propria contabilità separata.

L’interpretazione sostenuta dal Comune costringerebbe, quindi, l’acquirente di un giornale a fare la fila alle casse, nonostante non necessiti di alcun ulteriore scontrino;

2. incompetenza e violazione degli artt. 97 e 107 del T.U.E.L.. Secondo parte ricorrente, in ragione di tali disposizioni, le funzioni gestionali dovrebbero essere affidate esclusivamente ai dirigenti, mentre al Segretario (che ha adottato il provvedimento nel caso di specie) spetterebbe solo una funzione di supervisione e consulenza.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha posto in evidenza come, con nota 4388 del 20 aprile 2010, nel prendere atto dell’affidamento del reparto, il Segretario comunale ha evidenziato come fosse fatto divieto di realizzare un esercizio separato e/o con accessi autonomi: tale atto non è stato fatto oggetto di impugnazione. Ciò precisato in fatto, esso ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della suddetta nota n. 4338/2010, nonché dell’ordinanza n. 13/2010 di diffida dal proseguire l’attività e comunicazione delle prescrizioni da rispettare per un legittimo esercizio dell’attività stessa. Il ricorso sarebbe altresì, secondo il Comune, improcedibile in ragione del fatto che l’odierno ricorrente si è adeguato alle prescrizioni imposte.

Nel merito il provvedimento sarebbe perfettamente conforme alle prescrizioni di legge.

Alla camera di consiglio del 29 luglio 2010 l’istanza cautelare è stata rigettata e nel contempo sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune, che vi ha adempiuto mediante deposito di una relazione e dei documenti richiesti in data 23 agosto 2010.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Si può prescindere dall’entrare nel merito delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità introdotte dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza del ricorso.

La vigente normativa, ed in particolare il d. lgs. 170/2001, ammette l’esistenza di punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, purché gli stessi si collochino all’interno di una struttura di vendita che ha ad oggetto anche prodotti di altri settori merceologici. Tale condizione deve risultare rispettata sia che si tratti di una piccola struttura di vendita, che di una media o grande struttura organizzata per reparti separati, eventualmente anche gestiti in affidamento a soggetti terzi, così come consentito dal regolamento regionale n. 3/2000, all’art. 39.

Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che il rispetto della suddetta prescrizione sarebbe garantito dalla collocazione dell’edicola all’interno del medesimo stabile, a cui si accede da un unico accesso comune, esclusivamente nel medesimo orario di apertura osservato dal supermercato.

Ciononostante, l’incontestata circostanza per cui il punto di vendita della stampa è stato realizzato all’esterno delle casse del supermercato, consentendo, quindi, l’acquisto di giornali senza accedere al supermercato stesso, appare sufficiente, a parere del Collegio, a far ritenere che l’edicola sia stata realizzata e gestita come fosse un’autonoma struttura di vendita, adiacente, ma non interna, a quella autorizzata come rivenditore in via non esclusiva e non anche uno dei tanti reparti del supermercato.

Un’attenta lettura anche dell’art. 39 del regolamento regionale n. 3/2000 – nonostante questo preveda che l’affidamento di un reparto determini, in capo al terzo gestore, un’autonomia come soggetto IVA e fiscale (con separata ed autonoma contabilità) – deve condurre a ritenere che ciò non possa comunque comportare la costituzione di un’autonoma struttura di vendita, del tutto separata da quella originaria in cui dovrebbe comunque rimanere inserito.

Ne discende che legittimamente il Comune ha dapprima intimato e poi ordinato di integrare la struttura dell’edicola all’interno di quella del supermercato, eliminando la ravvisata violazione della prescrizione che imponeva il divieto di un accesso autonomo: accesso che non deve essere inteso come riferito a quello dalla pubblica via, bensì come relativo alla struttura di vendita che deve essere unica. Il solo accesso unico all’edificio in cui il punto vendita si trova non garantisce, infatti, il rispetto della norma, come chiaramente dimostrato dall’esistenza di centri commerciali, a cui si accede da un unico accesso e anche con un unico orario, ma che sono costituiti da tante strutture di vendita tra di loro del tutto autonome. Ciò che deve essere garantito, quindi, e che non è stato possibile riscontrare nel caso di specie, è che la rivendita non esclusiva autorizzata, benché gestita da un soggetto diverso da quello che gestisce il supermercato nel suo complesso, si trovi collocata all’interno del supermercato stesso e, quindi, al di là delle barriere di accesso e uscita che ne delimitano lo spazio.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento ed accertata la conformità allo stesso del provvedimento in questione, deve essere affrontata la questione di incompetenza dedotta con la seconda censura di parte ricorrente.

A tale proposito l’istruttoria disposta da questo Tribunale ha evidenziato come l’adozione degli atti in questione da parte del Segretario comunale sia stata determinata dalla malattia del Dirigente allora preposto alla competente struttura e legittimata dal decreto n. 21 del 29 dicembre 2009, con cui il Sindaco del Comune di Grumello del Monte ha assegnato al Segretario comunale il compito di sostituire i dirigenti in caso di impedimento temporaneo e nelle more della copertura del ruolo, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Comune di Grumello del Monte.

Ciò chiarito in fatto, si deve dare atto che nessuna specifica censura è stata dedotta con riferimento a questo profilo ed in particolare alla legittimità di una tale attribuzione di funzioni in capo al Segretario comunale il cui esercizio del potere, quindi, deve ritenersi legittimato dall’ormai inoppugnabile provvedimento che gli ha delegato la sostituzione dei dirigenti nei termini suddetti.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune resistente, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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