REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2010, n. 7 Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 9 del 4 marzo 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-13427 del 1°
marzo 2010;

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Disciplina dell’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi
oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».
Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale
29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina le
attivita’ di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di
cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e
norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli
scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa
igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni
concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano nonche’ la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne’ ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; b) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell’anno successivo; c) applicazione al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; d) autorita’ competente: la provincia competente per territorio ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998); e) aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: le aziende in esercizio e i contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) destinatario: il soggetto che riceve le acque di vegetazione o le sanse umide sui terreni che detiene a titolo d’uso per l’utilizzazione agronomica; g) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell’olio a partire dal lavaggio delle olive; h) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o piu’ siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l’eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all’art. 6, comma 1, lettera u); i) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque, dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo; l) sito di spandimento: una o piu’ particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; m) spandimento successivo: l’utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu’ siti di spandimento nell’anno successivo ad un precedente spandimento; n) stoccaggio: il deposito temporaneo delle sanse umide e delle acque di vegetazione di cui al presente regolamento; o) utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide: la gestione di acque di vegetazione e di sanse umide, residuate dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle medesime contenute.

Art. 3 Comunicazione 1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione o le sanse umide presenta annualmente alla provincia competente, almeno trenta giorni prima dello spandimento, apposita comunicazione secondo le modalita’ definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. 2. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’Allegato A e la relazione tecnica di cui all’Allegato B. 3. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene: a) i dati di cui all’Allegato A, Parti I e III e, nel caso in cui siano intervenute variazioni, i dati di cui alla Parte IV; b) i dati di cui all’Allegato B nel caso in cui siano inter-venute variazioni. 4. I frantoi aventi capacita’ effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore, riportano nella prima comunicazione almeno le informazioni di cui all’Allegato A, ad eccezione delle dichiarazioni previste alla lettera a), numero 4 e alla lettera b), numero 4 della Parte I. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 3, lettera a). 5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra piu’ soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attivita’ svolte.

Art. 4

Modalita’ di spandimento

1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle
sanse umide disciplinata dal presente regolamento e’ finalizzata al
recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse
contenute, nell’ottica di una gestione sostenibile del territorio e
deve essere svolta nel rispetto di criteri generali che tengano conto
delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed
agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, delle norme
di tutela ambientale e dei vincoli urbanistici.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
e’ realizzato assicurando un’idonea distribuzione e prevedendo
l’immediata incorporazione delle sostanze nei terreni in modo tale da
non mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico e nuocere
all’ecosistema; e’ comunque ammesso l’utilizzo sulle superfici
inerbite. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in
modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme
del carico idraulico sull’intera superficie dei terreni in modo da
evitare fenomeni di ruscellamento.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
deve essere concluso entro il 15 maggio di ogni anno.

Art. 5 Dosi di applicazione 1. L’utilizzazione agronomica e’ consentita in osservanza del limite di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

Art. 6 Divieti di spandimento 1. L’utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide e’ vietato: a) sulle superfici non interessate dall’attivita’ agricola; b) nei boschi; c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati, compresi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali significativi cosi’ come definiti dal Piano di tutela delle acque; e) entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali; f) in prossimita’ di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati; g) entro 200 metri dai centri abitati; h) sui terreni gelati, innevati, con soggiacenza inferiore ai 10 metri, caratterizzati da capacita’ protettiva bassa, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua; i) su terreni con pendenza media superiore al 15 per cento; tale limite e’ elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie o nel caso in cui si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide; l) nei casi in cui le acque di vegetazione e le sanse umide possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; m) in orticoltura, a coltura presente, nonche’ su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; n) giardini ed aree di uso pubblico; o) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; p) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno; q) in tutte le situazioni in cui l’autorita’ competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici; r) sui terreni di cui non si ha titolo d’uso; s) sui terreni gia’ interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento o di acque reflue ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R; t) sui terreni gia’ interessati dallo spandimento di fanghi; u) nei siti, individuati dall’autorita’ competente, ove le acque di vegetazione e le sanse umide sono state distribuite per diversi anni e per cui e’ necessario prescrivere un periodo di riposo temporaneo; v) nelle aree di cava; z) sui terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano definite ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia definite sulla base del criterio geometrico di cui alla normativa statale vigente.

Art. 7 Stoccaggio delle acque di vegetazione 1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita’ sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l’impiego agricolo e’ impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 2. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e’ vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti. 3. La capacita’ dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e’ calcolata in base ai seguenti parametri: a) volume delle acque di vegetazione e delle eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita’ effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri; il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita’ K maggiore di 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 5. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio. 6. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazioni esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8

Stoccaggio delle sanse umide

1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita’ sufficiente
a contenere le sanse umide nei periodi in cui l’impiego agricolo e’
impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni
normative.
2. Nelle fasi di stoccaggio delle sanse umide e’ vietata la
miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o
con rifiuti.
3. La capacita’ dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide
e’ calcolata in base al volume delle sanse umide prodotte in quindici
giorni sulla base della potenzialita’ effettiva di lavorazione del
frantoio nelle otto ore.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle sanse
umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o
artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono
essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di idoneo
cordolo o di muro perimetrale, con un’eventuale apertura per
l’accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del
materiale. Qualora le sanse umide siano movimentate attraverso mezzi
meccanici, i contenitori di stoccaggio devono avere una portanza
sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del
materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
5. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori
di stoccaggio.
6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide esistenti devono
essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 Modalita’ di trasporto 1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide destinate all’utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di documentazione del trasporto di cui all’Allegato C. 2. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e’ effettuato in contenitori chiusi e tramite mezzi idonei onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienicosanitari. 3. Nella fase di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e’ vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue o con rifiuti.

Art. 10

Controlli e relazioni periodiche

1. L’autorita’ competente sulla base delle comunicazioni ricevute
e delle altre informazioni disponibili nell’Anagrafe unica al momento
del controllo, nonche’ delle conoscenze a sua disposizione riguardo
lo stato delle acque, le condizioni pedoclimatiche e idrologiche del
territorio, organizza ed effettua sia controlli cartolari con
incrocio di dati, sia controlli in campo per verificare la
conformita’ delle modalita’ di utilizzazione agronomica delle acque
di vegetazione e delle sanse umide agli obblighi di cui al presente
regolamento.
2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di
spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio
sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire
l’accesso alle strutture e ai siti interessati dall’utilizzazione
agronomica e oggetto della comunicazione.
3. L’autorita’ competente, sulla base dei risultati dei suddetti
controlli nonche’ delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 3,
puo’ impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni,
ivi inclusa la riduzione delle dosi di applicazione di cui all’art.
5.
4. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al
presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del
comma 3, l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’
dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione
dell’utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per
l’ambiente;
c) al divieto di esercizio dell’utilizzazione agronomica nel
caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente.

Art. 11

Norme transitorie

1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalita’ definite
con provvedimento del responsabile della struttura regionale
competente, la comunicazione riguardante l’utilizzo agronomico delle
acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all’art. 3 entro il
30 settembre 2010 in conformita’ ai contenuti dell’Allegato D.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le aziende esistenti
presentano la comunicazione riguardante l’utilizzo agronomico delle
acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalita’ e nel
rispetto dei termini indicati all’art. 3.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 1° marzo 2010.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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