Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21175 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 6 ottobre – 3 novembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso proposto da I. A. per ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso nel 1990 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e non ancora deciso.

Osservava la Corte che la procura rilasciata dal ricorrente, nonostante contenesse il richiamo ad un giudizio di equa riparazione, non era riferibile alla procedura in oggetto, trattandosi di mandato autonomo, rilasciato con diversi caratteri di stampa su foglio distinto, di differente consistenza, con numerazione aggiunta a penna e senza data.

Contro il decreto ricorre per cassazione A.I. con un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. 25 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e sostiene che erroneamente è stata dichiarata la nullità della procura in esame, che deve invece ritenersi perfettamente rispondente ai requisiti di legge.

La censura merita accoglimento poichè, come affermato dalla costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 marzo 1998, n. 2462 e successiva giurisprudenza conforme, e, tra le più recenti: Cass. 23 dicembre 2010, n. 26059; 28 dicembre 2010, n. 26207; 4 gennaio 2011, n. 139; 217 aprile 2011, n. 9399, citate in memoria), la procura deve ritenersi validamente conferita anche se apposta su foglio separato, purchè unito materialmente al ricorso, e anche se ciò non sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui essa accede e non sia stata redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass. 27 maggio 2009, n. 12332).

La procura è valida anche se non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio da promuovere poichè, salvo diverso tenore del suo testo, essa fornisce certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e fa presumente la sua riferibilità al giudizio cui essa si riferisce. Non rilevano, al riguardo, nè la diversità dei caratteri che ne caratterizzano la redazione nè la diversa qualità della carta del foglio aggiunto, trattandosi di elementi puramente estrinseci e come tali inconferenti, e non produce nullità la mancanza di data poichè la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui essa accede, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica risulta dalla copia del ricorso notificata.

Non può meritare, infine, consenso la considerazione del decreto impugnato che, pur mostrandosi consapevole in certa misura dell’interpretazione prevalente dell’art. 83 cod. proc. civ., ritiene giustificata un’interpretazione improntata a maggior rigore nei casi in cui – come nella specie – la procura rilasciata con foglio separato si riferisca a giudizi seriali promossi nei confronti dello Stato e coinvolgenti, in quanto tali, interessi pubblicistici, poichè non è consentita, in assenza di una espressa deroga legislativa, l’applicazione di una diversa disciplina processuale ai giudizi promossi contro la Pubblica Amministrazione.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato con rinvio della causa ad altro giudice al quale vengono rimessi il giudizio nel merito e la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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