Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 09-06-2011, n. 23186 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dr. Spinaci Sante, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 15,6.2010 il G.E. del Tribunale di Tivoli, sez.dist.di Palestrina, rigettava l’incidente di esecuzione, proposto da G.G., e revocava la sospensione dell’ordine di demolizione.

Riteneva il GE che l’opera non era condonabile perchè ricadente in zona vincolata paesaggisticamente e che, comunque, non risultava neppure presentata domanda di nulla osta alle Autorità preposte alla tutela del vincolo.

2) Propone ricorso per cassazione G.G., a mezzo del difensore, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La giurisprudenza di legittimità riconosce piena legittimità all’istituto della sanatoria giurisprudenziale o impropria che consente il rilascio di permesso in sanatoria ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Risulta dai documenti allegati e da quanto riferito dal tecnico comunale che l’opera abusiva realizzata insiste in (OMISSIS), loc. (OMISSIS), ricadente nell’ambito di un piano di recupero adottato dall’amministrazione comunale con Delib. C.C. n.58/2000 ai sensi della L.R. n. 28 del 1980. 3) Il ricorso è aspecifico, perchè prescinde dall’iter argomentativo del provvedimento impugnato, e manifestamente infondato.

3.1) Il G.E. ha fatto riferimento ad una richiesta di condono edilizio ed in reazione a detta richiesta ha ritenuto, ineccepibilmente, che l’opera non fosse condonabile perchè realizzata in zona vincolata paesaggisticamente.

Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere, infatti, la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modif.in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35222 dell’11.4.2007). Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003, art. 32, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett. a); (giurisprudenza pacifica di questa Corte; cfr. tra le decisioni più recenti Cass.pen.sez.3 n. 16741 del 17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n.6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

3.1.1) La ricorrente prospetta, invece, la possibilità di una sanatoria ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 36, ma non risulta neppure che, a tal fine, sia stata presentata richiesta.

Tale "astratta" possibilità non può certo determinare la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione.

Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.

E’ altrettanto indubitabile, però, che anche il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex mults Cass.pen.sez.3 n. 144 del 30.1.2003 P.M. c/o Ciavarella).

A maggior ragione, in caso di mera presentazione (o possibilità di presentazione) di una richiesta di sanatoria, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.

3.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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