REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2010, n. 7 Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione
Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei
confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il
perseguimento di rilevanti finalita’ di interesse pubblico,
individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta
regionale, degli enti del sistema regionale, nonche’ di altri enti
nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu’
regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, e’
disciplinato con regolamento regionale, per quanto non
legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:
a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1
puo’ trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera
a).
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal
Consiglio regionale, e’ disciplinato con regolamento.
4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 3:
a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio
regionale della Lombardia);
b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della
Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

Art. 2

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio
1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n.
34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei
gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa
all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari – Norme in materia
di rendiconto dei gruppi consiliari

1. Alla legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed
integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente:
«Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»
e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale
ai gruppi consiliari – Norme in materia di rendiconto dei gruppi
consiliari)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi
consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso
tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale.»;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica
dell’Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova
legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono
raggruppati tra di loro.»;
c) il comma 2 dell’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell’articolo 4,
deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla
data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale»;
d) il comma 1 dell’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
«1. All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di presidenza,
accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari,
eroga i contributi di cui all’articolo 1 della presente legge a
decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale.».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 «Mutamento delle
circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia
Como» – Sostituzione della tabella dei mappali catastali

1. Alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 (Mutamento delle
circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia
Como)(2) e’ apportata la seguente modifica:
a) nella relazione tecnica, la tabella dei mappali catastali
relativa all’area da distaccarsi dal Comune di Carugo e’ sostituita
dalla seguente:
Mappale n. Superficie (m²) 3532 140 3533 25 4024 12.740 4025
2524026 6.430 4027 250 4028 1.175 4029 75 40301.155 4031 1.200 4035
80 4034 6.0604036 6.151 4037 120Tot.35.853

Art. 4 Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell’articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia» 1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica»; b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 e’ inserito il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all’articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell’anno 2008 secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.»; c) al comma 2 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti»; d) al comma 3 dell’articolo 2 le parole «con cadenza quinquennale» sono sostituite dalle parole «all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale» ; e) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti). -1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficolta’ legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l’anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie: a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti e’ erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potra’ essere utilizzato per la finalita’ di cui alla lettera b); b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potra’ essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti e’ data priorita’ alla cantierabilita’ degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalita’ di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1. 3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 6.5.5.3.343 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano» del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.»; f) al comma 1 dell’articolo 10 le parole «2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale,» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti, risultante dall’ultimo dato disponibile dell’Istituto nazionale di statistica,». 2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia)(4) e’ apportata la seguente modifica: a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 2 e al comma 1 dell’articolo 4 la parola «duemila» e’ sostituita dalla seguente: «tremila».

Art. 5

Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale

1. Sino all’elezione del Difensore regionale previsto
dall’articolo 61 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2010, e’ prorogata la durata in
carica del Difensore Civico regionale di cui alla legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale
lombardo).

Art. 6

Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008,
n. 19 «Riordino delle Comunita’ montane della Lombardia, disciplina
delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali’

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle
Comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’articolo 22 e’ sostituito dal seguente:
«5. Per le finalita’ previste dall’articolo 23, comma 21, si
provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all’UPB
6.5.6.2.293 «Territorio montano e piccoli comuni»;
b) al comma 21 dell’articolo 23 le parole «per l’anno 2009»
sono sostituite dalle parole «per gli anni 2009 e 2010».

Art. 7 Modifiche del titolo e inserimento dell’articolo 2-bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 «Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del loro dovere» 1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del loro dovere)(6) sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo della legge dopo le parole «del loro dovere» sono aggiunte le parole «, e delle vittime della strada.»; b) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis (Giornata regionale della sicurezza stradale). – 1. A partire dall’anno 2010, nella terza domenica di novembre ed in concomitanza con la giornata mondiale delle vittime della strada, viene istituita in via permanente la giornata regionale della sicurezza stradale nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. 2. A partire dall’anno 2011, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare alle iniziative piu’ efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.».

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell’attivita’ contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria» 1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attivita’ contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) (7) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge e’ sostituito dal seguente: «(Disciplina dell’attivita’ contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione) – collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi)»; b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell’ambito della potesta’ legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione» – collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti. 2. Gli enti del sistema regionale di cui all’allegato A della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialita’, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti. 3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.»; c) il comma 1 dell’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un’entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e proporzionalita’, secondo le modalita’ definite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 3, comma 7.»; d) al comma 1-bis dell’articolo 2 le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»; e) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 2 sono abrogati; f) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono abrogati; g) al comma 1 dell’articolo 3-bis le parole: «1° marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; h) gli articoli 4, 5 commi 1, 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 e 18 sono abrogati; i) l’articolo 10 e’ sostituito dal seguente: «Art. 10. (Criteri di aggiudicazione). – 1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta e’ selezionata con il criterio del prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificita’ dell’appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell’offerta tecnica da quella economica. 3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilita’ ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilita’ ambientale quali il risparmio energetico, l’impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l’ambiente, nonche’ per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori. 4. La valutazione dell’offerta tecnica avviene in una o piu’ sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica. 5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificita’ dell’appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell’appalto.»; j) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Indizione). -1. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, individua la struttura o l’organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.»; k) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente: «Art. 14 (Procedimento di gara). -1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall’ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalita’ stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1: a) alla verifica della integrita’ e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute; b) alla verifica della documentazione presentata; c) alle operazioni di sorteggio di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006; d) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonche’ all’individuazione della migliore offerta. 2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalita’ di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall’articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalita’ stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1. 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato. 4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati. 5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformita’ a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta puo’ essere disposta l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006. 6. E» facolta’ della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore. 7. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l’inviolabilita’ dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.»; l) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente: «Art. 15 (Responsabile unico del procedimento). -1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006. 2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti: a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall’articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione; b) disporre l’avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all’approvazione dell’organo competente ad adottare l’atto di indizione; c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche; d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste; e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni; f) disporre l’aggiudicazione provvisoria e proporre all’organo competente l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; g) curare le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti, nonche’ le segnalazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006; h) sottoscrivere il contratto e curarne l’esecuzione ai sensi del comma 3. 3. In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a: a) autorizzare nei casi di urgenza o necessita’ l’esecuzione anticipata del contratto; b) disporre in merito ai pagamenti; c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore; d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonche’ di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto; e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto; f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara; g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell’appalto. 4. E’ fatta salva in ogni caso la facolta’ di nominare un direttore dell’esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3. 5. Gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.»; m) il comma 1 dell’articolo 17 e’ abrogato; n) il comma 2 dell’articolo 17 e’ sostituito dal seguente: «2. L’aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformita’ di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell’organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1.»; o) dopo il comma 2 dell’articolo 17 e’ inserito il seguente: «2-bis. Modalita’, termini e responsabilita’ nell’adozione dell’atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialita’ e trasparenza, nonche’ efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.»; p) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 17 sono abrogati; q) l’articolo 19 e’ sostituito dal seguente: «Art. 19 (Stipula ed esecuzione dei contratti). – 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi. 2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalita’ di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente e’ obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.»; r) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20 (Controlli sull’esecuzione del contratto). -1. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformita’ e gli altri strumenti di controllo sull’esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalita’ e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto. 2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10, comma 5. 3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonche’ per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformita’ possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.».

Art. 9 Modifiche al titolo e inserimento dell’art. 1-bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 «Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.» 1. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.) (8) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della l.r. 30/2008e’ sostituito dal seguente: «(Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» e altre disposizioni relative all’evento EXPO)»; b) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente: «Art. 1-bis (Disposizioni procedurali). – 1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualita’ di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell’allegato 1 del citato decreto, con le modalita’ ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. Per l’approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.».

Art. 10 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia’ 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(9)e’ apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell’articolo 30 le parole «anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le seguenti: «anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010».

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