T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 884 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, T. s.p.a. impugna le ordinanze di ingiunzione di demolizione n. 19 e n. 20 del 12 giugno 2003, indirizzate alle società C. s.r.l. e O. s.r.l. e dalle stesse impugnate con ricorsi notificati anche alla medesima T. (R.G. 938 e 940 del 2003).

Quest’ultima si è dapprima costituita come cointeressata nei suddetti giudizi, sospettando che le opere oggetto dell’ordine di demolizione potessero coincidere con i due shelters (contenitori in lamiera, all’interno dei quali si trovano le apparecchiature tecniche collegate al traliccio metallico, che consentono il funzionamento delle antenne per il servizio di telefonia mobile posizionate sullo stesso) che la stessa aveva realizzato in forza della concessione edilizia n. 35 del 1995.

A seguito di una prima istruttoria disposta da questo Tribunale, del deposito dei chiarimenti richiesti e dell’ulteriore ordinanza con cui è stata disposta la verificazione in contraddittorio al fine di stabilire la reale consistenza della suddetta coincidenza, la T. s.p.a. ha, quindi, ritenuto opportuno procedere ad un’autonoma impugnazione delle ingiunzioni in questione.

In particolare essa ha dedotto, con il ricorso in esame:

1. carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, laddove si dovesse accertare che, come parrebbe dalla descrizione contenuta nei provvedimenti censurati, i manufatti ritenuti abusivi coincidessero con gli shelters realizzati da T. in ragione della concessione edilizia a questa rilasciata nel 1995 ed andando ad incidere sulla proprietà di O. con cui è stato stipulato regolare contratto d’affitto;

2. violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento, laddove si dovesse accertare la coincidenza dei manufatti pretesi abusivi con gli shelters di proprietà di T.;

3. violazione di legge per mancata considerazione del fatto che, se dovesse esservi coincidenza tra i manufatti individuati e gli shelters in parola, i provvedimenti avrebbero completamente omesso di considerare che la demolizione o rimozione imposta non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità con la licenza edilizia e senza escludere l’esercizio del pubblico servizio svolto da T., considerato di preminente interesse generale.

In vista della pubblica udienza la ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha evidenziato, in primo luogo, come i due ricorsi sub R.G. 938 e 940 siano stati dichiarati perenti ed ha, inoltre, ribadito quanto già precedentemente rappresentato nel ricorso, dando atto della coincidenza accertata tra gli impianti in questione e le opere abusive individuate dal Comune.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Dato per accertato, infatti, che i manufatti della cui illegittima collocazione si discute coincidono con i due shelters collocati da T. s.p.a., si può entrare nel merito delle questioni dedotte.

A tale proposito si ritiene possibile ravvisare la dedotta carenza di istruttoria che ha condotto ad adottare dei provvedimenti che, in quanto aventi ad oggetto due impianti collocati in forza di una concessione edilizia rilasciata a T.I. s.p.a. nel 1995 senza minimamente considerare tale condizione, risultano essere adottati o in assenza di un’adeguata istruttoria (che avrebbe potuto indurre il Comune a desistere dall’adozione delle ingiunzioni stesse, accertata la legittimità sul piano edilizio) ovvero in carenza di un’adeguata motivazione, idonea ad individuare la norma violata, i punti di mancata coincidenza tra le concessione esistente e gli impianti realizzati e le ragioni sottese in grado di giustificare l’ordine di demolizione nonostante i pesanti riflessi sull’esercizio di un servizio primario come quello di telefonia mobile.

In ogni caso sarebbe stata omessa la partecipazione al procedimento nei confronti di T., la quale avrebbe dovuto indurre il Comune, almeno dopo la proposizione dei ricorsi di O. e C. s.r.l. a rinnovare il procedimento nei confronti di tale soggetto.

Ne discende l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per gli effetti annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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