Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 09-06-2011, n. 23246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.E. e R.M. ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza 2.10.09 del Tribunale di Napoli che ha confermato quella, in data 16.10.08, del locale giudice di pace con la quale sono state condannate ciascuna alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p..

Deducono le ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) assumendo che il giudice aveva fornito una motivazione incoerente ed incompleta, non in grado di offrire una corretta interpretazione dei fatti in contestazione, limitandosi ad un generico riferimento alle argomentazioni addotte nella querela e ripetendo pedissequamente quanto contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado.

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto del tutto generici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *