T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1499 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

In via cautelare, questo Tribunale ha ordinato che la ricorrente fosse ripristinata nella posizione in graduatoria, ai fini dell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, spettantele sulla base dell’originario punteggio, che il Comune aveva decurtato con l’atto impugnato.

Il Comune ha dichiarato non solo di avere eseguito quanto prescritto, ma anche di aver prestato acquiescenza, per mezzo della assegnazione definitiva di alloggio sulla base del punteggio pieno.

Va accolta, perciò, la domanda volta a dichiarare cessata la materia del contendere.

Le spese vanno compensate, nel peculiare caso di specie.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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