REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 8 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – albergo diffuso – bed & breakfast.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Integrazione dell’art. 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
«Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» – albergo
diffuso

1. Dopa la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della legge
regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo) e’ aggiunta la seguente:
«e bis) albergo diffuso:albergo caratterizzato dalla
centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento ed
accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e
spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione
delle camere o alloggi in uno o piu’ edifici separati, anche con
destinazione residenziale, purche’ situati nel medesimo comune o in
quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo
centrale, purche’ sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali
ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo
svolgimento dell’attivita’ alberghiera; lo stabile centrale e gli
edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprieta’ di
soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione
unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1; lo stesso
servizio, con i medesimi requisiti, puo’ essere offerto anche nelle
baite presenti sul territorio montano, cosi’ come identificato dalla
legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in
favore della popolazione dei teritori montani).».

Art. 2 Modifica dell’art. 45, comma 5 della l.r. 15/2007 1. Al comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale 15/2007 le parole: « L’attivita’ puo’ essere esercitata in non piu’ di tre stanze con un massimo di sei posti letto;» sono sostituite dalle seguenti: «L’attivita’ puo’ essere esercitata in non piu’ di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto;». La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 9 febbraio 2010 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/963 del 3 febbraio 2010)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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