Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 09-06-2011, n. 23245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ile, Avv. Epifanio L..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.M. ricorre avverso la sentenza 29.4.10 del Tribunale di Isernia con la quale, in riforma di quella assolutoria emessa dal Giudice di pace di Venafro il 16.2.08, è stato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., unificati ex art. 81 cpv. c.p. ed originati – come evidenziato dal giudice di appello – da una annosa questione tra imputato e parte civile circa il possesso di un terreno di proprietà del Comune di Venafro -, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile I.A..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per insosservanza o erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dal momento che la deposizione resa in dibattimento dalla parte civile, in contrasto con quanto riferito nell’atto di querela, non aveva trovato – come invece affermato dal tribunale – puntuale riscontro in quelle dei testi I.C., Zo.

L. e D.S.F., in quanto I.A. aveva in dibattimento affermato che una volta giunto sul posto aveva trovato il terreno già arato per cui aveva chiesto informazioni alla madre E.S. "per sapere se avesse dato incarico a qualcuno di arare il terreno e al Comune di Venafro per sapere se erano state date autorizzazioni in tal senso", mentre il figlio C. aveva escluso di aver nell’occasione rinvenuto la nonna E., circostanza confermata anche dallo Zo., il quale aveva inoltre – così come I.C. – riferito, pur dimostrando di ignorare la reale ubicazione del terreno, di ingiurie rivolte dallo Z. a I.A. di tenore diverso da quelle riferite dalla parte civile, come pure che l’episodio era durato circa 15-20 minuti e non 10 come sostenuto dalla parte lesa e che questa si trovava posizionata tra la ruota anteriore e posteriore sinistra del trattore, per cui si era dovuta spostare per evitare l’investimento, e non quindi "poco distante" dal mezzo, come invece affermato da I.A. il quale aveva anche sostenuto in querela che Z. era intento ad arare il terreno per poi in dibattimento dire invece che il predetto lo stava fresando, contrariamente a quanto affermato anche dal teste M.llo D.S. F. il quale aveva precisato che il giorno 15.5.04 il terreno in questione era arato.

Al contrario – evidenzia ancora il ricorrente – correttamente il giudice di pace aveva dato credibilità alle deposizioni dei testi della difesa i quali avevano negato che lo Z. si fosse recato sul terreno il giorno (OMISSIS) (data indicata dal querelante come quella in cui si erano svolti i fatti per cui è processo) in quanto, dopo che il terreno era stato seminato il 2 maggio non era più necessario ritornarci con il trattore essendo a quella data il mais già nato.

Pertanto – si deduce con il secondo motivo – vi era stata violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere il tribunale operato una personale ricostruzione dei fatti che non aveva trovato alcun riscontro negli elementi acquisiti al dibattimento, avendo illogicamente negato credibilità ai testi a discarico pur avendo costoro non solo affermato che lo Z. si era recato ad arare sul terreno in contestazione il 2.5.04, ma altresì precisato che, subito dopo l’aratura, il terreno era anche stato fresato e seminato, laddove poi il teste D.S. aveva affermato di avere visto – il 15.5.04 – il terreno che "era soltanto arato", mentre la parte civile aveva sostenuto di aver visto Z.M. "fresare il terreno".

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, il giudice di appello ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati di ingiuria e minaccia ascrittigli riposi sia sulle dichiarazioni della parte lesa I.A. che su quelle del figlio C. e dell’amico di questi, Zo.Lu..

I.C. – ha rimarcato il tribunale – è stato oltremodo preciso nel ricordare la data del (OMISSIS) (un sabato) proprio perchè, abitando all’epoca a (OMISSIS), si era recato a (OMISSIS) il venerdì sera per aiutare il padre a tagliare il fieno, in ciò coadiuvato dall’amico Zo.Lu., ma aveva appreso che il terreno era già stato arato, ragion per cui tutti e tre si erano recati prima presso l’abitazione di E.S., per chiederle se fosse stata lei ad autorizzare la lavorazione del terreno in questione, e quindi presso il Comune di Venafro, per poi fare ritorno verso località (OMISSIS) e constatare che sul terreno conteso vi era un trattore alla cui guida si trovava Z.M. – riconosciuto in udienza, ha sottolineato il tribunale, dal teste Zo. – intento a fresare il terreno precedentemente arato, come precisato da I.A. che alle rimostranze mosse era stato apostrofato dallo Z. – che nella circostanza aveva anche esibito un foglio senza però mostrarne il contenuto – con le espressioni ingiuriose di cui in rubrica e minacciato di investimento con il trattore stesso, evitato solo per la pronta reazione dello I. che aveva fatto un "balzo all’indietro".

Nella medesima data indicata dalla p.o. come quella di svolgimento dei fatti per cui è processo – ha ancora evidenziato il giudice di secondo grado – , cioè il 15.5.04, era quindi intervenuto in loco il M.llo D.S.F., il quale aveva constatato che il terreno in contestazione era stato effettivamente arato, così come si doleva E.S., madre dello I. e richiedente l’intervento dei carabinieri, per cui – ha non certo implausibilmente ritenuto il tribunale – non poteva certo dirsi decisivo in senso contrario l’assunto dei testi della difesa che avevano affermato come il terreno fosse stato arato il 2.5.04 e che non necessitasse di alcun successivo intervento per essere stato anche fresato e seminato il 3.5.04, sia perchè al teste D.S. detto terreno si presentava come semplicemente arato alla data del 15.5.04 sia perchè nè l’imputato nè i testi a discarico erano stati in grado di ancorare ad alcun dato certo l’assunto secondo cui alla data del 15.5.04 Z.M. non aveva avuto alcuna discussione con I.A.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quella sostenute dalla parte civile che si reputa di dover liquidare in Euro 900,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 900,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *