Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Alba l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di L. 150.852.409 nei confronti della società Radio Alba s.n.c. di Alberto Levi & C (in prosieguo indicata come Radio Alba) a fronte dell’attività di radiodiffusione di brani musicali senza la necessaria autorizzazione e senza corresponsione dei dovuti compensi.

La Radio Alba propose tempestiva opposizione ma il tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti al riguardo occorrenti, accolse nel merito la domanda della Siae poichè ravvisò la violazione del diritto esclusivo dei rispettivi autori allo sfruttamento delle opere musicali radiotrasmesse.

La Corte d’appello di Torino, investita del gravame proposto dalla Radio Alba, lo accolse ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda della Siae. Quest’ultima propose però ricorso per cassazione, che fu accolto con la sentenza n. 12825 del 2003, che annullò la pronuncia di secondo grado affermando il principio per cui, in casi come quello in esame, la Siae è legittimata, ad agire per conto degli autori dei brani radiotrasmessi facendo valere la violazione del diritto di esclusiva secondo le regole che disciplinano la responsabilità aquiliana. La causa fu perciò rinviata alla corte torinese perchè accertasse e liquidasse il danno.

Con sentenza depositata il 1 agosto 2006, la Corte d’appello di Torino, in veste di giudice di rinvio, ferma la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal giudice di primo grado, condannò la Radio Alba a corrispondere alla Siae, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 14.753,40, oltre agli interessi ed alle spese processuali.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza la Radio Alba ha proposto ricorso, contenente un solo motivo di doglianza con cui si denunciano vizi di motivazione.

La Siae ha resistito con controricorso ed ha proposto due motivi di ricorso incidentale, ai quali la Radio Alba ha replicato depositando, a propria volta, un controricorso.
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorso principale, come già sopra accennato, denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata ed è quindi proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Esso, pertanto, avrebbe dovuto contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex multis, Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603). Ma un siffatto distinto momento di sintesi non è dato invece individuare in detto ricorso, che presenta si nella parte finale un breve paragrafo circoscritto da asterischi, ma senza che sia possibile ravvisarvi l’indispensabile specifica e chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.

La medesima omissione caratterizza i due motivi del ricorso incidentale, che denunciano anche errores in iudicando senza che però tale denuncia sia corredata dal quesito di diritto richiesto, a pena d’inammissibilità, dal citato art. 366-bis.

3. La reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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