Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 09-06-2011, n. 23244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.S. ricorre avverso la sentenza 18.3.10 del Tribunale di Civitavecchia con la quale, in riforma di quella 21.5.09 del locale giudice di pace, è stata condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di diffamazione, per avere, nella sua qualità di c.t.u, depositato presso il giudice civile note a chiarimento nelle quali era dato leggere: "la sottoscritta sottolinea gli inaccettabili termini comportamentali dell’Avv. C., che senza alcun supporto di tipo tecnico ovvero scientifico, ma a mezzo di mero vaniloquio tuzioristico, ha indotto in errore il magistrato". Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto l’imputata era stata tratta a giudizio per il reato di cui all’art. 594 c.p. – ed assolta dal giudice di primo grado perchè il fatto non costituisce reato -, ma il giudice di appello aveva riformato la pronuncia resa in primo grado senza dare al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella riportata nel capo d’imputazione, affermando la responsabilità per il reato di diffamazione, violando in tal modo l’art. 521 c.p.p. ed irrogando anche una pena non contemplata dal reato di ingiuria.

Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione, incentratasi sulla diversa fattispecie criminosa di cui all’art. 595 c.p. senza però alcuna motivazione, se non generica ed apodittica, neanche in ordine agli elementi costitutivi del reato di diffamazione, laddove invece – si deduce con il terzo motivo – doveva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 51 c.p. essendosi la N. limitata, nell’adempimento dell’incarico di c.t.u. affidatole dal giudice civile, a rilevare che il discorso operato dalla p.o., assistita dall’Avv. C., era tecnicamente inconsistente, frutto di un errore, tanto da non essere neanche supportato da note critiche, censura puntualmente rappresentata al giudice di prime cure il cui esame era stato invece omesso dal giudice del gravame.

Con il quarto motivo si deduce che l’Avv. C., come risultava da. verbale dell’udienza del 22.6.05, aveva chiesto la rinnovazione della c.t.u. e la sostituzione dell’arch. N. assumendo che non aveva ottemperato all’incarico affidatole, senza per6 dedurre, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., alcun "grave motivo", ma affrettandosi a far presente al giudice che non era sua intenzione pagare gli onorari e che avrebbe proposto reclamo alla liquidazione della relativa parcella, atteggiamento – sostiene la ricorrente – provocatorio e che comunque come tale era stato recepito, si da rendere applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2.

Infine – si lamenta con il quinto motivo – il giudice di appello aveva condizionalmente sospeso la pena irrogata, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60.

In data 28.4.11 è stata depositata presso la cancrena di questa Sezione nota del difensore dell’imputata con allegati verbale di remissione di querela e verbale di accezione della remissione della querela.

Osserva la Corte che l’intervenuta remissione di querela ad opera di C.G., come da verbale redatto il 27.4.11 presso gli uffici della sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Civitavecchia, e la contestuale accezione da parte dell’imputato, come da separato verbale, determinano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto a N. S. estinto ai sensi dell’art. 152 c.p..

Segue per legge la condanna della querelata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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