T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1497 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto di decadenza dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito presso il Comune di Seveso, in Via D’Annunzio 39/5, di cui era assegnatario dal luglio del 1996, chiedendone l’annullamento per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

L’atto impugnato si basa sul rilievo per cui il ricorrente sarebbe stato proprietario di altri due immobili in Seveso: benché si sia accertato che uno di questi è in realtà proprio lo stabile assegnato dal Comune in Via D’Annunzio, permane la comproprietà dell’appartamento sito in Via Confalonieri 70, acquistato dalla moglie del ricorrente nel 1972 in regime di comunione legale dei beni: tale condizione dominicale priva il ricorrente di un requisito necessario all’assegnazione dell’immobile ed alla conservazione della detenzione nel tempo.

Le censure investono: a) l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’atto; b) l’inadeguatezza dell’immobile di cui il ricorrente è comproprietario in Via Confalonieri con la moglie, in ragione della separazione di fatto intercorrente tra i coniugi, e comunque il difetto di istruttoria su questo punto; c) il perfezionamento della domanda di riscatto della proprietà dell’immobile a favore del ricorrente, prima della decadenza.

Nelle more del giudizio, in data 16 gennaio 2007, il ricorrente è deceduto. Ne hanno dato atto gli eredi a titolo universale, che si sono costituiti in giudizio, a propria volta insistendo per l’accoglimento della domanda.

A fronte di ciò, l’eccezione, avanzata dal Comune, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è fondata. Oggetto del giudizio è, infatti, il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sicché l’interesse ad agire dell’originario ricorrente va commisurato con riferimento alla possibilità, oggi venuta meno, di recuperare la detenzione dell’immobile. Il rapporto di utilità che lega il bene della vita al provvedimento giudiziario richiesto è stato, in altre parole, spezzato dal decesso del ricorrente.

Né si può ritenere che persista un interesse morale alla decisione, di cui gli eredi sarebbero divenuti i garanti: l’interesse morale può assumere rilievo, ove sia connesso ad una "utilità concreta" corrispondente al bene della vita dedotto in causa (Cons. Stato, sez. IV, n. 4821 del 2007), mentre, nel caso di specie, non vengono direttamente in considerazione profili concernenti l’onore del ricorrente, ma una mera controversia concernente la sussistenza, o no, di un requisito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

È vero, invece, che potrebbe persistere un interesse alla decisione, con riguardo alla posizione degli eredi interessati al subentro nell’assegnazione, ai sensi dell’art. 20 del reg. reg. n. 1 del 2004, la cui istanza potrà essere assunta in considerazione, solo se si accerti l’illegittimità del provvedimento di decadenza. Tuttavia, trattandosi di verificare la persistenza di una condizione dell’azione, questo Tribunale è tenuto a verificare con scrupolo siffatto profilo. Se, infatti, emergesse fin d’ora che gli eredi sono privi dei requisiti richiesti, verrebbe definitivamente meno l’interesse a coltivare il ricorso. Né ha pregio l’argomento dedotto dagli eredi in causa, secondo cui sarà necessario attendere l’esaurimento del procedimento amministrativo di subentro, per acclarare se i requisiti sussistano, oppure no. Posto che è in gioco la verifica dell’interesse ad agire, tutti gli elementi idonei in tal senso debbono essere verificati fin nel presente giudizio, sia pure incidenter tantum.

In questo ultimo senso, il Comune ha dedotto, sulla base delle risultanze anagrafiche, che il solo erede che viveva, alla data del decesso del ricorrente, in via D’annunzio è il sig. M.D.T., il quale, benché parte in causa, non ha prodotto alcuna documentazione, da cui risulti il possesso dei requisiti per il subentro nell’assegnazione, mancando così di introdurre gli elementi utili, ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse.

Inoltre, gli stessi eredi ammettono che il ricorrente si era già trasferito presso la casa di riposo di Lissone, a far data dal 30 luglio 2003. Nel 2007, epoca del decesso, la convivenza tra l’assegnatario e M.D.T. era dunque ampiamente cessata, né quest’ultimo si è attivato ai fini della verifica della titolarità dei requisiti, se non il 30 luglio 2007, quando, a decesso avvenuto, ha domandato la variazione dell’intestazione dell’assegnazione, in ragione della morte del precedente assegnatario. Tale domanda, evidentemente formulata per effetto del decesso dell’originario assegnatario, esige però, ai fini dell’accoglimento, che la convivenza persista al momento del decesso (art. 20, primo periodo, reg. reg. 1 del 2004), condizione che non ricorre nel caso di specie, e che la destina ad esito infausto.

Ciò acclarato, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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