Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10 dicembre 2008, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da C.C. (in punto regime di visita del figlio minore) e l’appello incidentale di D.S. (in punto contributo al mantenimento del minore) avverso la sentenza del Tribunale di Velletri dell’11 dicembre 2003.

Ricorre per cassazione la C..

Resiste con controricorso il D..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Non possono considerarsi tali le "premesse" ai motivi del ricorso, che costituiscono una sorta di riassunto del ricorso, neppure articolato per motivi, e senza riferimento alcuno all’art. 366 bis c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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