Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 117/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 279/2008 proposto dal Sig. Nicola Scarlino, anche in qualità di Amministratore unico della SCARLINPIZZA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mormandi, come da mandato a margine del ricorso, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.

contro

-il Comune di Ugento, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall’Avv. Ezio Garzia, presso lo studio dello stesso in Lecce, via M. De Pietro n. 11 elettivamente domiciliato;

– la Regione Puglia, in persona del del Presidente della Giunta in carica pro tempore e la Conferenza di servizi del Comune di Ugento, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, avente ad oggetto la comunicazione dell’esito negativo della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008,

per l’annullamento

del verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007 per l’esame dell’istanza presentata dal ricorrente;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ugento;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Mormandi per il ricorrente e l’Avv. Garzia per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza 24 gennaio 2006 (protocollo n. 1824), il ricorrente presentava al Comune di Ugento un’istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una serie di ampliamenti dell’opificio industriale per la produzione di prodotti da forno surgelati ubicato sulla strada Ugento-Taurisano, in territorio del Comune di Taurisano.

Rilevata l’impossibilità di accogliere l’istanza per contrasto con lo strumento urbanistico, il Responsabile del SUAP del Comune di Ugento indiceva la conferenza di servizi ex art 5 d.p.r. n.447 del 1998 per la valutazione contestuale del progetto in variante allo strumento urbanistico.

Nella seduta del 26 aprile 2007, il rappresentante della Regione Puglia, preso atto che l’intervento in discussione comportava l’ampliamento della superficie dell’impianto esistente superiore al 100% dell’esistente, sollecitava una più accurata verifica dell’esistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura prevista dall’art. 5 del d.p.r. 447/1998 ed in particolare, del requisito dell’indisponibilità sul territorio comunale di aree idonee alla realizzazione dell’intervento; in attesa di tale verifica, la Conferenza sospendeva i lavori.

Dopo aver compiuto le dette verifiche, il Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, con nota 19 dicembre 2007 n. 26585, comunicava al ricorrente l’esito negativo della conferenza di servizi ed il rigetto dell’istanza.

Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi; con il ricorso chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Ugento, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 288/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, ordinando al Responsabile del procedimento di convocare la Conferenza di servizi prevista dall’art. 5 d.p.r. 447/1998 per le definitive determinazioni sull’istanza del ricorrente.

Dopo una serie di approfondimenti e l’approfondita valutazione delle ragioni del ricorrente, la Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 si determinava, nella seduta dell’11 settembre 2008, per la definitiva reiezione dell’istanza proposta dal ricorrente sulla base di una motivazione molto articolata che sottolineava la presenza, nel territorio comunale di altre aree idonee alla realizzazione dell’intervento proposto dal ricorrente.

Il definitivo provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 settembre 2008, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi, violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; con i motivi aggiunti era reiterata la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; a seguito della concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, l’ingiustificato arresto procedimentale determinato dalla nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento è stato, infatti, superato e la Conferenza di servizi ha ritualmente assunto le proprie determinazioni con il verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono poi infondati nel merito e devono pertanto essere rigettati.

La Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 ha, infatti, concluso i propri lavori con una determinazione conclusiva (si veda, a questo proposito, il verbale della seduta dell’11 settembre 2008) correttamente e congruamente motivata che si presenta, ad avviso della Sezione, immune dalle censure sollevate dal ricorrente con i motivi aggiunti.

In primo luogo, sicuramente corretta si presenta la ricostruzione della fattispecie in termini di nuova realizzazione di uno stabilimento industriale e non di un semplice ampliamento dell’opificio industriale preesistente.

Ad una simile conclusione porta, infatti, inevitabilmente, la serena valutazione della fattispecie che, in considerazione delle notevoli dimensioni del nuovo intervento di “ampliamento” (mq 1837, a fronte di uno stabilimento industriale preesistente che è di circa mq. 600; si tratta, quindi, di presunto ampliamento che supera il limite del 100% previsto dagli atti di indirizzo della Regione in materia) e della non contiguità spaziale tra i due interventi (il nuovo intervento è, infatti, progettato sul lato opposto della strada rispetto allo stabilimento preesistente ed in territorio di un diverso Comune), ha ritenuto di poter qualificare l’intervento in termini di nuova realizzazione e non di semplice ampliamento del fabbricato preesistente.

Il diniego espresso dalla Conferenza di servizi si basa poi su una articolata struttura motivazionale che è stata contestata solo in parte dal ricorrente, che non ha proposto censure atte ad infirmare tutte le argomentazioni poste a base del provvedimento negativo.

Sostanzialmente incontestate sono, in particolare, le due argomentazioni correlate relative ai pericoli per la viabilità derivanti dalla previsione di due opifici industriali sui due lati della strada e dalla presenza di aree agricole contigue allo stabilimento preesistente maggiormente idonee a permettere la realizzazione della nuova struttura produttiva senza pericoli per la viabilità; rispetto a queste argomentazioni, non sembra alla Sezione che il ricorrente abbia articolato censure idonee a superare i rilievi impeditivi sollevati dalla Conferenza di servizi.

Nella fattispecie concreta, manca poi in radice lo stesso requisito della mancanza sul territorio comunale di <> (o di insufficienza delle stesse in relazione al progetto presentato) previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per il ricorso al procedimento derogatorio previsto dal regolamento di semplificazione in materia di realizzazione di nuovi impianti produttivi (per la possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 04 dicembre 2007, n. 6157; sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593).

Sul territorio del Comune di Ugento sono, infatti presenti, all’interno dell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento, ben due aree (si tratta dei lotti 33-34-35-36 e 53-54-55-56) idonee, con un semplice accorpamento di lotti, a contenere il nuovo intervento proposto dal ricorrente, senza necessità di ricorrere al procedimento eccezionale previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998.

Del resto, con riferimento a questa argomentazione, le censure proposte da parte ricorrente non inficiano la validità della valutazione compiuta dalla Conferenza di servizi.

L’argomentazione relativa alla presunta natura di “ampliamento” dell’intervento è già stata affrontata e considerata infondata, proprio con riferimento alle dimensioni ed all’ubicazione del nuovo intervento progettato (che, è appena il caso di ripeterlo, non è contiguo allo stabilimento preesistente, ma è progettato sul lato opposto della strada).

Il fatto che i lotti presenti nell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento non siano allo stato utilizzabili (per effetto della mancata attivazione delle procedure di esproprio o della mancata realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria) non esclude poi che, a livello di strumentazione urbanistica, le aree in discorso debbano essere considerate come disponibili e utilizzabili, anche se, attraverso la necessaria attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per la completa attuazione del P.I.P.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono, quindi, infondati e devono essere respinti, sia quanto alla domanda di annullamento che alla domanda risarcitoria.

In considerazione della reciproca soccombenza (rispetto al ricorso originario, l’Amministrazione comunale di Ugento deve, infatti, essere considerata soccombente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale), le spese di giudizio possono essere compensate per un terzo; la residua parte delle spese di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente e liquidata, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia, che non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

-dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

-respinge i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008, anche con riferimento all’azione risarcitoria, come da motivazione.

Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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