REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 9 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Promozione della cultura della qualita’ nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione
Lomabrdia n. 6 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale»

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.
31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale) e’ inserito il seguente:

«Art. 10-bis
(Promozione della cultura della qualita’ nel settore agricolo
ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)

1. Allo scopo di valorizzare attivita’, processi, lavorazioni e
prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o
con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la
diffusione della cultura della qualita’ nel settore agricolo ed
agroalimentare attraverso:
a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle
province in base all’art. 34, comma 1, lettera L);
b) la creazione di altri marchi collettivi di qualita’ promossi
dai produttori delle filiere agroalimentari.
2. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, la
Regione promuove attivita’ di studio, ricerca, informazione e
divulgazione della cultura della qualita’, della sicurezza
alimentare, della salubrita’ dei prodotti, della rintracciabilita’
della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del
consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne
pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del
turismo.
3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle
finalita’ di cui al comma 1, la Regione si avvale:
a) del tavolo istituzionale di cui all’art. 5, comma 1, lettera
a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1
del presente articolo;
b) delle forme, di concertazione di cui alla vigente normativa
per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.».
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare quale legge della Regione lombarda.
Milano, 9 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/964 lel
3 febbraio 2010)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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