T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1494 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Paderno Dugnano l’ha dichiarata decaduta dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica di Via Argentina 62, assegnatole il 15 marzo 2000.

Il Comune ritiene che sia mancata l’effettiva detenzione di tale stabile per un periodo di tempo così protratto, da imporre la decadenza. La ricorrente contesta in fatto tale asserzione, deducendo vizio di motivazione ed eccesso di potere.

Va premesso che non ha rilievo in questa sede la circostanza che, in epoca recente, la ricorrente abbia chiesto di rilasciare l’immobile, trasferendosi in Via Aurora, dove ne vive il padre: essa, infatti, essa è contestuale all’istanza di subentro a favore dell’ex convivente more uxorio, la quale potrà essere valutata ai sensi dell’art. 20 del reg. reg. 1 del 2004 solo nel caso in cui l’impugnato provvedimento fosse annullato. Persiste, quindi, un interesse alla decisione, facente capo anche alla ricorrente, in quanto precedente assegnataria.

Ciò detto, questo Tribunale è tenuto a risolvere la questione, sulla base degli elementi fattuali provati dalle parti, in ordine all’effettiva detenzione del bene da parte della ricorrente e della di lei famiglia convivente, nel periodo antecedente l’atto impugnato.

Sotto tale profilo, gli elementi probatori introdotti dal Comune sono gravi, precisi e concordanti, e consentono di ritenere raggiunta la prova richiesta.

Il Comune ha infatti dedotto documentalmente: a) che, nel corso di accessi compiuti presso Via Argentina nell’arco di circa un anno, non è stata rintracciata, né la ricorrente, né la sua famiglia convivente; b) che, anzi, costoro risultano abitare ancora presso l’abitazione di Via Aurora, in detenzione al padre della ricorrente, ove rientrano in ora serale, e dove sono stati tutti sorpresi in occasione di un controllo; c) che il consumo di gas in via Argentina nel corso di due anni ammonta alla risibile quantità di 12 mc, contro una media annuale, per una famiglia di tre persone, di 1000 mc.

Simili evidenze non trovano adeguato bilanciamento negli argomenti contrari dedotti dalla ricorrente: l’affermazione per cui ella si sarebbe recata quotidianamente ad assistere il padre in Via Aurora, dopo il lavoro, non è risolutiva, alla luce dell’assenza degli stessi familiari conviventi, e della circostanza per cui il nucleo familiare rientrava nello spazioso appartamento di Via Aurora ogni sera; l’indicazione circa l’orario di lavoro della ricorrente, anch’essa frustrata dalle abitudini serali della famiglia, confligge, altresì, con il documento di variazione anagrafica prodotto dal Comune, con il quale non è contestato in causa che ella avrebbe indicato a mano un orario di reperibilità dalle 12,30 alle 15,30 dei giorni feriali, e a mezzogiorno il sabato; infine, non ha pertinenza il pagamento del canone, che dimostra l’intento di continuare a disporre dell’immobile, ma non il requisito di fatto dell’effettiva detenzione.

Deve perciò ritenersi provato adeguatamente il presupposto di adozione del provvedimento di decadenza.

Infine, la seconda censura, con cui si lamenta che il Comune non avrebbe assunto in considerazione la posizione del convivente more uxorio della ricorrente, è privo di pregio, poiché, nel caso di mancata effettiva detenzione dello stabile in capo all’assegnatario, la posizione di quest’ultimo è priva di rilievo, ai fini della decadenza.

Il ricorso va perciò integralmente rigettato.

Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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